Appello tributario, specificità dei motivi e riunione con la revocazione (Cass. civ. Sez. V n. 250 del 04.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia. Essa è riservata ai casi in cui l’atto non esprima in alcun modo la volontà di contestare la decisione di primo grado, essendo sufficiente un’esposizione chiara, anche sommaria, della domanda e delle ragioni della doglianza, ricavabili dall’intero atto. Nel rito tributario vige il carattere devolutivo pieno dell’appello, sicché la mera reiterazione delle argomentazioni di primo grado non integra di per sé la nullità del gravame. La declaratoria di inammissibilità dell’appello spoglia il giudice della potestas iudicandi sul merito: le argomentazioni svolte ad abundantiam non sono impugnabili per difetto di interesse. I ricorsi per cassazione proposti contro la sentenza d’appello e contro quella che decide la revocazione avverso la stessa vanno riuniti, con trattazione prioritaria della revocazione, per la sua natura pregiudiziale.
Il Fatto
La società ricorrente, a totale partecipazione pubblica e attiva nel ciclo idrico integrato, aveva corrisposto a numerosi Comuni canoni annuali di concessione per l’affidamento dei servizi. Tali costi, pur correttamente iscritti in bilancio, non erano stati esposti nella dichiarazione dei redditi. La società ha quindi presentato istanza di rimborso di Ires e Irap per l’anno 2007, formatasi di fronte al silenzio rifiuto dell’ufficio.
La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha confermato la decisione, dichiarando l’appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi e rilevando nel merito che l’istanza di rimborso non poteva sostituire una dichiarazione integrativa omessa. Avverso la stessa sentenza la società ha proposto ricorso per revocazione, respinto dalla CTR. Entrambe le pronunce sono state impugnate in cassazione, con richiesta di riunione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dispone la riunione dei due giudizi, richiamando un orientamento consolidato (Sezioni Unite n. 10933 del 1997; Cass. n. 7328 del 2020; Cass. n. 16435 del 2016). I ricorsi contro la decisione d’appello e contro quella resa sulla revocazione della medesima sentenza, pendenti contemporaneamente in legittimità, vanno trattati in un unico giudizio per connessione, in applicazione analogica dell’art. 335 cod. proc. civ. Le questioni sulla revocazione hanno carattere pregiudiziale e vanno esaminate per prime.
Il ricorso in revocazione è dichiarato inammissibile. L’errore di fatto di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente rilevabile, che non coinvolge l’attività valutativa del giudice (Sezioni Unite n. 6471 del 2021; Sezioni Unite n. 30994 del 2017). Nel caso di specie la CTR ha ritenuto l’appello inammissibile non per la mancanza grafica dei motivi, ma per la loro reiterazione delle difese di primo grado: si tratta di evidente valutazione, incompatibile con la dedotta svista percettiva.
Quanto al ricorso principale, le due eccezioni dell’Agenzia sono infondate. Il ricorso non è tardivo: il termine semestrale ex art. 327 cod. proc. civ. è stato sospeso, ex art. 398, ultimo comma, cod. proc. civ., dal 13.03.2014 al 13.11.2014, e la notificazione del 17.11.2014 è tempestiva. È infondata anche l’eccezione di mancata indicazione della controparte: ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ. è sufficiente che il destinatario risulti chiaramente dal contesto (Cass. n. 19286 del 2009; Cass. n. 22046 del 2013; Cass. n. 1989 del 2016).
Nel merito il primo motivo è fondato. La Corte ricostruisce il quadro giurisprudenziale sull’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992: l’inammissibilità per difetto di specificità va interpretata restrittivamente e riguarda solo i casi in cui manchi ogni volontà di contestare la decisione di primo grado (Cass. n. 15519 del 2020; Cass. n. 14582 del 2021; Cass. n. 3443 del 2021). È sufficiente un’esposizione chiara, anche sommaria, della domanda e delle ragioni (Cass. n. 30341 del 2019). La mera reiterazione dei motivi di primo grado non rende perciò inammissibile l’appello, vigendo il carattere devolutivo pieno dell’impugnazione. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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