Usucapione e interversio possessionis: censure di fatto inammissibili in Cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 1279 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di usucapione di beni immobili, il ricorrente che contesti la qualificazione del godimento come possesso uti dominus non può limitarsi a prospettare una lettura alternativa delle risultanze istruttorie. Le doglianze che investono la ricostruzione della fattispecie concreta, senza allegare l’erronea interpretazione delle norme invocate né l’erronea sussunzione di un fatto in sé incontroverso, non denunciano una violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., ma un dissenso sulla valutazione delle prove, censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione. La valutazione dell’attendibilità dei testimoni è riservata al giudice di merito e può fondarsi anche su un solo elemento di carattere soggettivo, purché di particolare rilevanza.

Il Fatto

Un soggetto conveniva in giudizio davanti al Tribunale la madre, chiedendo di essere riconosciuto proprietario per usucapione di un’immobile adibito ad abitazione e del terreno pertinenziale, asseritamente posseduti uti dominus dal 1989, con miglioramenti, recinzione, riparazioni e pagamento di utenze e tributi. In via subordinata chiedeva il rimborso delle spese per migliorie e addizioni.

La convenuta contestava l’esercizio del possesso, sostenendo che il figlio aveva ricevuto gli immobili a titolo di comodato precario e chiedeva in via riconvenzionale la restituzione. Il Tribunale accoglieva le domande di usucapione; la Corte d’Appello rigettava l’appello. La convenuta proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi sono esaminati congiuntamente, perché tutti diretti a contestare la sussistenza del possesso pubblico, pacifico, ininterrotto e ultraventennale. La ricorrente invocava la violazione degli artt. 1140, 1141 e 1158 cod. civ., ma la Corte rileva che non contesta l’uso di una nozione giuridica scorretta: contesta piuttosto la ricostruzione della fattispecie concreta, ritenuta difforme dalle proprie aspirazioni.

La Corte d’Appello aveva desunto il possesso dalle deposizioni concordanti dei vicini di casa ed ex dipendenti, escludendo che il godimento fosse iniziato a titolo di comodato e quindi la necessità della prova dell’interversio possessionis. Quanto al progetto di ristrutturazione del 2003, sottoscritto dall’intestatario in epoca anteriore alla maturazione dell’usucapione, si era evidenziato che la pratica era stata seguita in via esclusiva dal figlio.

La Corte ribadisce che la ricorrente si è limitata ad allegare un’erronea ricognizione della fattispecie concreta: doglianza che non attiene all’esatta interpretazione delle norme, ma alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 36300 del 2023; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 7394 del 2010).

Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 116, 246 e 247 cod. proc. civ. per avere la sentenza considerato inattendibili le deposizioni dei figli della ricorrente in ragione del solo vincolo di parentela. La Corte esclude il presupposto: l’inattendibilità era stata motivata con le contraddizioni tra le deposizioni e con l’interesse dei testimoni a ricondurre i beni nel patrimonio familiare in vista di una futura successione. Il motivo è respinto, perché la valutazione dell’attendibilità è riservata al giudice di merito e può fondarsi su elementi oggettivi e soggettivi (Cass. n. 17855 del 2023; Cass. n. 21239 del 2019).

Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore dello Stato per essere la controricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato e con l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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