Patto di non concorrenza e revoca dell’amministratore di s.r.l. (Cass. civ. Sez. I n. 4148 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’amministratore delegato di una società a responsabilità limitata fondata sulla violazione di un patto di non concorrenza di natura contrattuale è sorretta da una valutazione di rilevanza e gravità del comportamento che appartiene al giudizio di merito e si sottrae al sindacato di legittimità. La questione teorica sull’applicabilità dell’art. 2390 cod. civ. alle s.r.l. resta assorbita quando la causa petendi dell’azione si radica sull’accordo negoziale. In tema di eccessiva onerosità dell’adempimento, l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. ha efficacia dilatoria e non definitiva: essa non opera quando la prestazione inadempiuta, di contenuto negativo e riferita a un tempo passato, non è più ripetibile, con conseguente sostituzione dell’obbligazione risarcitoria, che può essere opposta solo se il danno sia provato nel nesso causale.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla revoca dell’amministratore delegato di una società a responsabilità limitata, deliberata dai soci per la condotta tenuta dall’amministratore in relazione a un patto di non concorrenza assunto con la società controllante. La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accertato la giusta causa di revoca, rigettando le domande dell’amministratore e dell’erede subentrato in giudizio relative agli emolumenti maturati dopo la revoca e all’indennità prevista dall’accordo.

La questione giunge davanti alla Corte di cassazione su ricorso principale dell’erede dell’amministratore revocato e su ricorso incidentale delle società, che contestano il riconoscimento del compenso per le funzioni svolte nel periodo precedente alla revoca.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale si articola in quattro motivi, tutti dichiarati inammissibili. Il primo motivo censura l’applicazione analogica dell’art. 2390 cod. civ. agli amministratori di s.r.l. La Corte rileva che la questione teorica resta superata: la causa petendi dell’azione di revoca si fonda sulla natura contrattuale del patto di non concorrenza, derivante dall’accordo intercorso tra l’amministratore e la controllante, sicché il richiamo al divieto legale di concorrenza previsto per le società per azioni costituisce argomento speso solo ad abundantiam, non idoneo a fondare da solo la decisione.

Il secondo e il quarto motivo, pur formalmente diretti a contestare la falsa applicazione della normativa sul divieto di concorrenza, tendono in realtà a una inammissibile riedizione del giudizio di merito sulla rilevanza e gravità del comportamento addebitato. La Corte territoriale ha motivato in modo intelligibile e adeguato, sottraendosi al sindacato di legittimità.

Il terzo motivo, rubricato come violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti, si risolve in censure di merito, poiché presuppone l’esame degli atti di causa per accertamenti di fatto non contenuti nella sentenza impugnata.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte esamina l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. Le società sostengono di poter rifiutare il pagamento del compenso per la violazione del patto di non concorrenza nel periodo cui si riferiscono i ratei non corrisposti. Il motivo è infondato: il principio inadimplenti non est adimplendum ha efficacia dilatoria e non definitiva, operando solo quando il rifiuto serva a stimolare una prestazione ancora possibile, come chiarito da Cass. 2721/1988 e Cass. 2596/1990.

Nel caso concreto, la prestazione inadempiuta è di contenuto negativo e riferita a un tempo passato: l’astensione da comportamenti concorrenziali non può essere eseguita successivamente, poiché la violazione è ormai consumata. A tale inadempimento definitivo si sostituisce l’obbligazione risarcitoria, che avrebbe potuto essere opposta in compensazione. La Corte d’appello ha però escluso, con statuizione non censurata, la sussistenza di un danno causalmente collegato alla violazione del patto. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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