Onere della prova e usura bancaria: no alla violazione dell’art. 2697 c.c. (Cass. civ. Sez. I n. 5312 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto quando il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata secondo la legge; non anche quando, a fronte di un’ipotetica incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, ritenga che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in tal caso sussiste solo un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Nelle controversie sull’usura degli interessi, il debitore che ne affermi la natura usuraria è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale sugli interessi e quelli applicati in concreto, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi del decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto.

Il Fatto

La banca ha agito in via monitoria nei confronti del correntista e mutuatario per il saldo passivo di un conto corrente, per rate impagate di un mutuo e per un’anticipazione sbf rimasta insoluta, per un importo complessivo di poco superiore ai 35.000 euro. Il debitore ha spiegato opposizione a decreto ingiuntivo deducendo l’addebito di interessi usurari e di non dovuto anatocismo sul solo rapporto di conto corrente. Il Tribunale, dopo due consulenze tecniche, ha revocato in toto il decreto ingiuntivo.

La Corte d’appello, in totale riforma, ha accolto l’impugnazione della banca, ritenendo provato il credito e non dimostrata né la pattuizione di tassi usurari né l’illegittima capitalizzazione. Il debitore ricorre in Cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il primo, secondo, terzo e quinto motivo denunciano la violazione dell’art. 2697 c.c. lamentando che la Corte territoriale abbia ritenuto provato il credito della banca pur in assenza della serie completa degli estratti conto e senza accertare l’usura. La Corte replica che tali censure sono fuori bersaglio.

La violazione della regola sul riparto dell’onere probatorio può essere predicata solo se il giudice, addossato erroneamente l’onere alla parte non tenuta a sopportarlo, ritenga che esso non sia stato assolto e faccia ricadere le conseguenze della prova mancata sull’altra parte. Se invece il giudice ritiene in concreto provato il fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo, non ha senso discorrere di violazione dell’art. 2697 c.c., perché la lite è decisa nel quadro dell’art. 115 cod. proc. civ., sulla base delle prove proposte.

Nel caso di specie la Corte d’appello non ha applicato il principio dell’onere della prova, ma ha osservato che il materiale probatorio acquisito, quantunque proveniente dal medesimo debitore, dimostrava il credito azionato; la produzione degli estratti conto da parte della banca non è apparsa imprescindibile, una volta risultanti in causa il contratto, il piano di ammortamento, l’erogazione della somma e il mancato adempimento. La sentenza impugnata è richiamata come armonica con il principio delle Sezioni Unite n. 19597 del 2020 in tema di onere della prova dell’usura.

Quanto all’usura, la Corte rileva che il ricorrente non ha assolto gli oneri allegativi, non essendo sufficiente il riferimento a una relazione tecnica di parte i cui calcoli sono stati ritenuti incomprensibili e non condotti secondo le istruzioni della Banca d’Italia. Il quarto e il sesto motivo sono inammissibili perché l’attuale formulazione dell’art. 360 cod. proc. civ. non consente la denuncia della generica illogicità o della motivazione apparente, non traducendosi nei vizi indicati da Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Il settimo motivo propone una questione nuova sullo ius variandi del tasso, non trattata in appello. Le spese seguono la soccombenza, con raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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