Onere di specificità dell’appello valutato sulla motivazione impugnata (Cass. civ. Sez. II n. 6875 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’onere di specificità dei motivi di appello, previsto a pena di inammissibilità dall’art. 342 cod. proc. civ., va valutato in relazione alla motivazione effettivamente resa dal giudice di primo grado. Quando la pronuncia impugnata non contiene alcuna specifica disamina delle doglianze della parte, l’atto di appello che censuri tale omissione e riproponga le questioni non trattate soddisfa il requisito di specificità. La censura investe la mancata pronuncia e la lacunosità della motivazione, non l’assenza di critica analitica. Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell’appello per carenza di specificità è illegittima se il giudice d’appello non verifica la concreta struttura della motivazione impugnata.

Il Fatto

Il Giudice di pace di Montepulciano ha respinto l’opposizione proposta da due soggetti avverso l’ordinanza che aveva loro ingiunto il pagamento di una somma a titolo di rimborso delle spese di custodia e di rottamazione di un veicolo messo in circolazione senza copertura assicurativa da una società. Gli opponenti avevano dedotto la nullità della notificazione dell’ordinanza, ricevuta in qualità di legali rappresentanti della società pur essendo soltanto soci, e avevano contestato la propria responsabilità solidale per la sanzione amministrativa.

Proposto appello, il Tribunale di Siena lo ha dichiarato inammissibile per carenza di specificità del motivo di impugnazione, rilevando che gli appellanti non avevano richiamato i temi trattati dalla sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, con il quale si contesta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e si deduce che l’atto di appello rispondeva ai requisiti di legge in considerazione della motivazione del primo giudice. Quest’ultima era articolata su affermazioni definite laconiche, generiche e illogiche, tali da non consentire la ricostruzione del percorso argomentativo seguito.

Il motivo è ritenuto fondato. La sentenza del Giudice di pace si era limitata a richiamare l’art. 6 della legge n. 689/1981, secondo cui la persona giuridica è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma, osservando che la forma societaria avrebbe avuto conseguenze solo in caso di incapienza del patrimonio sociale e non in ordine alla legittimità della richiesta del credito.

Di fronte a una motivazione priva di una specifica pronuncia sulle doglianze degli opponenti, l’atto di appello aveva censurato proprio la mancata pronuncia sul profilo della nullità della notificazione e aveva ribadito l’insussistenza della responsabilità solidale con la persona giuridica. La censura, quindi, si appuntava su un difetto reale della decisione e non sulla sua valutazione.

La Corte precisa che il requisito di specificità dei motivi di appello va misurato sulla motivazione concretamente resa dal giudice di primo grado. Ove questa ometta di esaminare le questioni sottoposte, l’appello che le riproponga e ne denunci l’omessa trattazione è ammissibile. Nel caso concreto, pertanto, l’atto di appello è stato ritenuto rispondente ai requisiti dell’art. 342 cod. proc. civ., con richiamo, sul punto, delle Sezioni Unite n. 36481/2022.

Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata al Tribunale di Siena, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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