Correzione dell’omessa distrazione delle spese in favore del difensore antistatario (Cass. civ. Sez. III n. 9171 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale prevista dall’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. è ammessa anche quando il provvedimento di legittimità abbia liquidato le spese di giudizio senza disporne la distrazione in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario. L’omissione della clausola di distrazione costituisce un errore emendabile, in quanto il giudice ha riconosciuto le spese ma non ne ha attribuito l’esecuzione al difensore, non essendo in discussione il diritto sostanziale della parte. La correzione va disposta con l’inserimento nel dispositivo delle parole omesse, senza che ciò integri una modifica del giudicato. Il rimedio opera in via officiosa ed è soggetto alla sola condizione che l’errore sia percepibile dal tenore del provvedimento stesso.

Il Fatto

Un difensore, che aveva assistito una compagnia assicurativa dichiarandosi antistatario, presenta istanza di correzione di errore materiale avverso l’ordinanza con cui la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti della sua assistita.

Nel provvedimento le spese del giudizio di legittimità erano state liquidate in favore della controricorrente, senza però disporne la distrazione a favore del difensore. L’istanza è notificata alle altre parti del giudizio, che non svolgono difese. La vicenda arriva all’adunanza camerale della Cassazione per la verifica della correggibilità dell’omissione.

La Motivazione della Corte

La Corte individua la questione nella riconducibilità dell’omessa distrazione delle spese alla fattispecie della correzione di errore materiale. L’ordinanza impugnata, nel dichiarare inammissibile il ricorso, aveva liquidato gli onorari ma non aveva disposto che essi fossero riscossi direttamente dal difensore che si era dichiarato antistatario.

Il Collegio richiama l’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ., che consente la correzione dei provvedimenti della Corte di legittimità quando l’errore sia materiale e percepibile dal testo. L’omissione contestata non incide sul contenuto decisorio, ma solo sulla concreta esecuzione del diritto alle spese: il giudice le ha riconosciute, mancando soltanto di attribuirne la riscossione al difensore.

A sostegno della soluzione la Corte richiama la Cass. Sez. Un., ord. 27 novembre 2019, n. 31033, secondo cui fattispecie analoghe rientrano tra quelle correggibili ai sensi della medesima disposizione. Il precedente conforta la tesi per cui la dichiarazione di antistatarietà, una volta presente nel giudizio, impone l’inserimento della relativa clausola nel dispositivo.

La Corte accerta quindi la sussistenza delle condizioni per la correzione e la dispone, ordinando che nell’ordinanza n. 12410/20, depositata il 24 giugno 2020, dopo le parole “agli accessori di legge” siano aggiunte le parole di distrazione in favore del difensore antistatario. La correzione è annotata a cura della cancelleria sull’originale del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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