Concorso tra azione ex art. 1669 e responsabilità aquiliana del progettista (Cass. civ. Sez. III n. 3639 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nullità del contratto d’opera professionale, per essere l’attività riservata a ingegneri e architetti, non esclude la responsabilità del progettista sul piano aquiliano. L’art. 1669 cod. civ. configura un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale e costituisce norma speciale rispetto all’art. 2043 cod. civ.: l’azione generale resta proponibile quando in concreto quella speciale non sia esperibile, essendo ammissibile la coesistenza di due azioni diversificate quanto al regime probatorio. In tale ipotesi non opera la presunzione di responsabilità del costruttore e spetta all’attore provare tutti gli elementi della fattispecie, compresa la colpa, con applicazione del termine quinquennale di cui all’art. 2947 cod. civ.

Il Fatto

Un professionista convenne in giudizio il committente per ottenere il compenso dell’opera prestata, consistente nella predisposizione e presentazione di un progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale. Il convenuto eccepì la nullità del contratto d’opera, trattandosi di attività riservata, e propose domanda riconvenzionale di risoluzione per grave inadempimento, restituzione degli acconti e risarcimento dei danni.

Il Tribunale dichiarò nullo il contratto per violazione di norme imperative, con condanna del professionista a restituire gli acconti. La Corte d’Appello confermò la decisione. Il committente ricorse per cassazione, dolendosi in particolare del mancato esame della domanda risarcitoria da fatto illecito e dell’applicazione di un termine prescrizionale breve.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, connessi, e li accoglie. Il nodo è la qualificazione della responsabilità del progettista quando il contratto sia stato dichiarato nullo per violazione di norme imperative: se il rapporto non può essere ascritto a inadempimento contrattuale, la domanda risarcitoria va ricondotta alla responsabilità aquiliana, con il relativo termine prescrizionale.

Il percorso argomentativo muove da Sezioni Unite n. 13569 del 2015, secondo cui è ammissibile il concorso tra l’azione ex art. 2043 cod. civ. e quella ex art. 1669 cod. civ. rispetto al medesimo evento. La norma speciale, pur collocata nel contratto di appalto, configura una responsabilità extracontrattuale che supera i confini del contratto, perché sanziona la violazione di regole primarie poste a tutela della sicurezza dell’attività edificatoria.

Da questa premessa discende il rapporto tra le due disposizioni. L’art. 1669 cod. civ. è norma speciale rispetto all’art. 2043 cod. civ.: la seconda è applicabile ogni volta che la prima non lo sia in concreto. Una diversa soluzione comprimerebbe l’area di tutela della norma generale e creerebbe, irragionevolmente, un regime più favorevole per i costruttori. Nel giudizio aquiliano non opera però la presunzione di responsabilità, sicché l’attore deve provare tutti gli elementi della fattispecie, compresa la colpa.

La Corte territoriale ha errato nel non considerare la declaratoria di nullità e nel non applicare alla domanda risarcitoria il termine proprio della responsabilità extracontrattuale. Dalle conclusioni emergeva infatti che il committente aveva chiesto la condanna del tecnico per i danni conseguenti al suo operato illecito, con applicazione degli artt. 2043 e 2947 cod. civ.: su tale domanda il giudice di merito ha omesso di pronunciarsi, integrando il vizio di error in procedendo denunciato con il secondo motivo.

Il terzo motivo resta assorbito. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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