Sanzioni Consob non penali e dovere di vigilanza dei sindaci (Cass. civ. Sez. II n. 10919 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob a carico dei componenti del collegio sindacale per omessa vigilanza ai sensi dell’art. 149, comma primo, lett. b), TUF non hanno natura sostanzialmente penale e non richiedono l’applicazione delle garanzie proprie del processo penale. Le garanzie del contraddittorio procedimentale si esauriscono nella contestazione dell’addebito e nella valutazione delle controdeduzioni scritte dell’interessato, senza che sia necessaria la sua audizione personale dinanzi all’organo decisorio. Il dovere di vigilanza del sindaco non è circoscritto all’operato degli amministratori, ma attiene al regolare svolgimento dell’intera gestione sociale, con la conseguenza che l’illecito è imputabile a ciascun componente del collegio in mancanza di prova di un diligente attivarsi.

Il Fatto

La Consob aveva applicato a un sindaco di una società editoriale quotata la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a euro 65.000,00, ai sensi dell’art. 149, comma primo, lett. b), TUF, per omessa vigilanza sull’attività sociale nel periodo compreso tra l’01.01.2015 e il 29.04.2016, avendo di fatto agevolato il compimento di gravi illeciti riguardanti l’alterazione sistematica dei dati diffusionali sulle copie cartacee e digitali del quotidiano.

La Corte d’appello di Milano aveva respinto l’opposizione proposta dall’interessato, ritenendo specifica la contestazione e insussistente la violazione dei principi del contraddittorio e della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali e l’addebito di responsabilità in via meramente oggettiva.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha anzitutto rilevato che la doglianza relativa alla violazione del contraddittorio presuppone la deduzione di una lesione concreta ed effettiva del diritto di difesa specificamente compresso nel procedimento sanzionatorio. Nella specie, la ricorrente ha avuto piena conoscenza della proposta sanzionatoria e ha esercitato la difesa mediante controdeduzioni scritte, non essendo consentito agli incolpati di essere ascoltati durante la discussione dinanzi alla Commissione: è sufficiente che a quest’ultima siano rimesse le difese scritte e i verbali delle dichiarazioni.

Le garanzie endo-procedimentali vanno ricondotte al contraddittorio procedimentale, di tipo verticale, in funzione collaborativa e non difensiva, e non a quello di matrice processuale, di tipo orizzontale. Il loro nucleo irriducibile è individuato nella contestazione dell’addebito e nella valutazione delle controdeduzioni, secondo il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27038/13; Cass. n. 24048/15; Cass. n. 4521/2022; Cass. n. 25348/2023).

Quanto alla dedotta natura penale della sanzione, la Corte ha escluso che le misure adottate siano equiparabili, per tipologia, severità e incidenza patrimoniale, alle sanzioni per manipolazione del mercato di cui all’art. 187-ter TUF, oggetto della sentenza Grande Stevens. Applicando i criteri Engel, la qualificazione nazionale come amministrativa risulta confermata dalla destinazione della misura a una platea ristretta di soggetti e dal grado di afflittività, da apprezzare in comparazione con il trattamento previsto per altre violazioni del TUF (Cass. n. 25961/2022; Cass. n. 25891/2022; Cass. n. 17574/2022).

Nel merito del secondo motivo, la Corte ha confermato che la complessa articolazione organizzativa della società non comporta l’affievolimento del potere-dovere di controllo di ciascun componente del collegio sindacale, sanzionabile a titolo di omissione “quoad functione”. Il dovere di vigilanza ex art. 2403 c.c. non è circoscritto all’operato degli amministratori, ma attiene al regolare svolgimento dell’intera gestione. L’attività dell’organo collegiale è imputabile a ciascun componente in mancanza di prova di un diligente attivarsi.

La Corte di merito si è attenuta a tali principi, avendo accertato che il collegio sindacale non aveva avviato alcuna attività di approfondimento sulla correttezza del flusso informativo degli organi apicali, né richieste all’internal audit, restando inerte nonostante le segnalazioni. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese processuali e contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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