Dovere di vigilanza del collegio sindacale nelle società quotate (Cass. civ. Sez. 2 n. 24100 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per la contestazione dell’illecito amministrativo, previsto dall’art. 195, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 in 180 giorni, non decorre dal momento in cui il fatto è stato acquisito nella sua materialità, ma dal momento in cui l’accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall’organo di controllo, con valutazione rimessa al giudice di merito. L’omessa vigilanza del collegio sindacale nelle società quotate, sanzionata ai sensi degli artt. 149 e 193 TUF, costituisce un illecito omissivo proprio, configurabile anche quando le condotte degli amministratori non siano assistite da autonoma sanzione. La responsabilità dell’organo di controllo non richiede la prova di un danno concreto, trattandosi di illecito di pericolo astratto. Il dovere di vigilanza impone ai sindaci di attivare i propri poteri-doveri di controllo anche su profili conoscibili con l’ordinaria diligenza professionale.

Il Fatto

La Consob irrogava a tre componenti del collegio sindacale di una società quotata la sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 euro ciascuno per l’omessa vigilanza su due distinte violazioni: la carenza informativa della Relazione sulla Remunerazione pubblicata ai sensi dell’art. 123-ter TUF, e l’errata applicazione della disciplina sulle operazioni con parti correlate (Reg. OPC) in occasione dell’approvazione di un piano straordinario di incentivazione.

La Corte d’Appello rigettava l’opposizione dei sindaci, confermando la legittimità dell’azione sanzionatoria. Gli stessi proponevano ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, lamentando la tardività della contestazione, la violazione dei principi di legalità e determinatezza, l’insussistenza delle violazioni contestate e la mancanza dell’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, condividendo l’impostazione della corte territoriale e del pubblico ministero. Con riferimento al primo motivo, ha confermato che il termine di 180 giorni decorre dal momento in cui l’accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto esserlo ragionevolmente, non già dalla prima acquisizione informativa. La valutazione sulla congruità dei tempi istruttori, considerata la complessità dell’indagine, è rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità. Il termine regolamentare di conclusione del procedimento è stato qualificato come norma di azione interna, inidonea a modificare la disciplina legale.

Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte ha escluso la violazione del principio di legalità. L’obbligo di vigilanza posto dall’art. 149, comma 1, lett. a), TUF non si limita al controllo su condotte autonomamente sanzionate, ma implica l’accertamento che la società rispetti la legge e l’atto costitutivo. L’omesso o tardivo esercizio dei poteri di vigilanza integra un illecito omissivo proprio, fonte di autonoma responsabilità per fatto proprio colpevole, che prescinde dall’evento naturalistico. I precedenti giurisprudenziali citati, come Cass. n. 1602/2021, delineano un orientamento consolidato che il collegio ha inteso aderire.

Sulla prima violazione, la Corte ha ritenuto infondata la tesi dei ricorrenti circa l’insussistenza di un obbligo di disclosure numerica. La relazione sulla remunerazione deve indicare proporzioni e criteri di quantificazione della componente variabile, non essendo sufficiente il rinvio a un documento riservato. La responsabilità del collegio non è automatica ma sussiste quando la lacuna riguardi profili conoscibili e l’organo non abbia attivato i poteri-doveri di vigilanza, senza che l’adempimento sia subordinato a valutazioni discrezionali.

Riguardo alla seconda violazione, la Cassazione ha condiviso il giudizio espresso dalla corte d’appello secondo cui il piano straordinario di incentivazione non era coerente con la politica di remunerazione approvata, avendo sostituito l’obiettivo della creazione di una joint venture con quello della cessione del business europeo. Tale sostituzione rendeva inapplicabile l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 3, Reg. OPC, essendo richiesto il parere del comitato per le operazioni con parti correlate sull’interesse della società e la correttezza sostanziale dell’operazione.

Infine, la Corte ha confermato l’applicazione della presunzione di colpa prevista dall’art. 3 legge n. 689/1981, gravando sul trasgressore l’onere di provare l’assenza di colpevolezza. I sindaci erano presenti alle riunioni consiliari in cui le delibere erano state assunte e i documenti erano nella loro disponibilità. Ha altresì escluso l’applicabilità dell’art. 194-sexies TUF, riferito solo alle fattispecie dell’art. 194-quinquies, e ha ribadito che gli illeciti contestati sono di pericolo astratto, non richiedendo la prova di un concreto pregiudizio per investitori o mercato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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