Convalida del trattenimento nel CPR: obbligo di motivazione specifica (Cass. civ. Sez. I n. 12009 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il trattenimento dello straniero presso il Centro di permanenza per i rimpatri, non potendosi eseguire l’allontanamento coattivo contestuale all’espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale realizzabile solo alle condizioni e nei tempi previsti dalla legge. In virtù del rango costituzionale del diritto inciso e della riserva assoluta di legge di cui all’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di potere discrezionale e il controllo giurisdizionale opera negli stessi limiti. Ne consegue che il decreto di convalida deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta e la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. È pertanto nulla, per violazione del minimo costituzionale della motivazione, la convalida che si limiti a richiamare le norme applicate senza rispondere alle deduzioni difensive.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero soccorso in mare insieme ad altri migranti e condotto in Italia, veniva sottoposto a rilievi fotodattiloscopici al momento dello sbarco. Successivamente gli veniva notificato un decreto di espulsione prefettizio, adottato sul presupposto che fosse entrato nel Paese sottraendosi ai controlli di frontiera, insieme a un contestuale ordine di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino.

La Questura chiedeva la convalida della misura al Giudice di Pace, che la concedeva con decreto depositato il 30 settembre 2022. Il ricorrente impugnava quel provvedimento in Cassazione, deducendo con due motivi la violazione delle norme sull’immigrazione e della direttiva europea sui rimpatri.

La Motivazione della Corte

La Cassazione concentra l’esame sul primo motivo, che denuncia la motivazione inesistente o apparente del decreto di convalida e l’omesso esame delle deduzioni difensive. Il Giudice di Pace, secondo il ricorrente, avrebbe convalidato il trattenimento ricorrendo a una mera formula di stile, senza rispondere alla censura sulla manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto.

La Corte ricostruisce la natura della misura. Il trattenimento è una privazione della libertà personale legittimamente realizzabile solo in presenza delle condizioni giustificative di legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Per il rango costituzionale e la natura inviolabile del diritto inciso, garantiti dalla riserva assoluta di legge ex art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, e negli stessi limiti opera il controllo del giudice.

Da ciò deriva il corollario processuale decisivo: la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta e la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. La Corte richiama l’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, che impone al giudice di provvedere con decreto motivato, e si allinea ai propri precedenti (Cass. 18227/2022; Cass. 18937/2022; Cass. 18939/2022).

Nel caso concreto la motivazione è giudicata del tutto apodittica: si limita a richiamare le norme sugli artt. 13, 14 e 19 del d.lgs. n. 286/1998 e ad affermare che non vi sono ragioni di inammissibilità del decreto. Il primo motivo è quindi accolto, assorbito il secondo.

Sul piano delle spese, la Corte ricorda che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, scelta ritenuta conforme a Costituzione (Corte Cost. n. 439/2004), e che la richiesta di distrazione delle spese del difensore non implica rinuncia al beneficio, non potendo il difensore disporre del diritto dell’assistito (Cass. Sez. Un. n. 8561 del 26.03.2021). Essendo parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo a regolazione delle spese e i compensi andranno liquidati dal Giudice di pace di Torino.

La Corte accoglie il primo motivo, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, lo dichiara nullo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *