Revocazione per omessa pronuncia sul ricorso incidentale condizionato (Cass. civ. Sez. V n. 12465 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza della Corte di Cassazione che, nel decidere il ricorso principale, ometta di esaminare i motivi del ricorso incidentale condizionato ritualmente proposto è affetta da errore di fatto revocatorio ai sensi degli artt. 391-bis, primo comma, e 395, n. 4), cod. proc. civ., consistente nella supposta inesistenza di un atto interno al giudizio, positivamente acquisito e oggettivamente rilevabile. L’omessa pronuncia è revocabile quando si risolva in una mancata lettura dei motivi, con conseguente assenza di qualsivoglia scrutinio. L’accoglimento della revocazione comporta la rescissione parziale del provvedimento, limitata alla parte viziata e a quelle che ne dipendono, restando ferme le statuizioni autonome su cui si è formato il giudicato. In sede rescissoria il giudice deve pronunciarsi sul ricorso incidentale non deciso, esaminandone i motivi nel merito.

Il Fatto

La società contribuente, concessionaria di un’area demaniale portuale, impugnava gli avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune per le annualità dal 2002 al 2006, relativi ad aree scoperte, banchine e infrastrutture. La vicenda ruotava attorno alla rendita catastale attribuita a tali aree, prive di rendita fino alla presentazione della Docfa nell’anno 2008 da parte dell’Autorità portuale, che le classificava in categoria D/8.

Dopo l’accoglimento parziale dei gravami in appello, la Corte di Cassazione, con provvedimento n. 10287/2019, accoglieva i ricorsi dell’Agenzia delle Entrate e del Comune, cassava le sentenze e decideva nel merito rigettando i ricorsi originari della società. Quest’ultima proponeva quindi ricorso per revocazione, deducendo l’omessa percezione dei motivi del proprio ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte individua l’errore di fatto revocatorio nella condotta del giudice di legittimità che, pur dando atto in intestazione della presenza del ricorrente incidentale, non ha poi esaminato i relativi motivi. L’errore percettivo emerge dal contrasto tra la dichiarazione espressa contenuta nella pronuncia e quanto risulta dagli atti interni del giudizio, ed è oggettivamente rilevabile senza necessità di indagini ermeneutiche.

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’omessa pronuncia della Cassazione è impugnabile per revocazione quando si traduca in una omessa lettura di alcuni motivi del ricorso, per essere il giudice incorso in errore di fatto nell’esame degli atti interni al suo stesso giudizio. Vengono citate, tra le altre, Sezioni Unite n. 31032 del 2019 e Cass. n. 3180 del 2015.

Accertato l’errore, la Corte procede in sede rescissoria. Ribadisce che la rescissione deve avere per oggetto solo le parti viziate e quelle che ne dipendono, mentre conservano efficacia le parti autonome e indipendenti, essendosi su queste formato il giudicato. Il giudizio rescissorio riguarda pertanto la sola questione dell’irretroattività della rendita attribuita con Docfa del 2008 alle annualità pregresse, non attinta dalla revocazione la questione relativa all’attribuzione catastale delle aree scoperte.

Nel merito, la Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale. In tema di base imponibile ICI, l’applicabilità del secondo o del terzo comma dell’art. 5 d.lgs. n. 504/1992 è ancorata all’iscrizione o meno dei fabbricati in Catasto Urbano. Per i fabbricati iscritti, le risultanze catastali hanno efficacia dall’anno successivo a quello in cui le modifiche sono annotate negli atti catastali; per quelli non iscritti ma iscrivibili in categoria D), l’imposta è ancorata al parametro provvisorio dei valori di libro, utilizzabile fino alla comunicazione di attribuzione di rendita, applicabile anche ai periodi pregressi ancora sottoposti ad accertamento.

La Corte richiama infine l’art. 74, comma 1, legge n. 342/2000, secondo cui gli atti attributivi o modificativi delle rendite sono efficaci solo dalla loro notificazione. Il potere di accertamento per i periodi precedenti non può essere esercitato, in mancanza di notifica della rendita al concessionario che risulti tra gli intestatari catastali, non potendosi confondere l’efficacia della modifica con la sua applicabilità. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per gli accertamenti demandati, ivi compresa la verifica della qualità di cointestatario catastale della società.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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