Revoca decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta del credito (Cass. civ. Sez. II n. 13792 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto che intenda contestare la ricostruzione del rapporto contrattuale operata dall’opponente ha l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi della diversa situazione giuridica dedotta. La mera contestazione generica o la prospettazione di un rapporto diverso da quello indicato nel ricorso per ingiunzione non assolvono l’onere probatorio, con la conseguenza che il decreto opposto deve essere revocato quando il creditore non offra la prova scritta del proprio diritto. Il principio opera sul piano sostanziale dell’onere della prova e su quello processuale della soccombenza, traducendosi nella conferma della revoca dell’ingiunzione e nella condanna dell’opposto alle spese.

Il Fatto

Una società di capitali, già operante nel settore delle telecomunicazioni, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1158/2020, depositata il 13.2.2020. La decisione di secondo grado aveva definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da una s.n.c. in liquidazione nei confronti della società telefonica. Quest’ultima aveva avanzato una ricostruzione del rapporto contrattuale difforme da quella sostenuta dalla controparte, senza però offrire la prova documentale del proprio assunto. La questione giunge in Cassazione perché la ricorrente censura la valutazione compiuta dal giudice di merito in ordine al riparto dell’onere probatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il tema del riparto dell’onere della prova nel procedimento monitorio e nella successiva fase di opposizione. Il creditore che agisce con il ricorso per ingiunzione deve dimostrare, mediante prova scritta, il diritto di credito azionato; la contestazione dell’opposto non esime il creditore dal proprio onere, ma non può neppure essere generica.

Il Collegio ribadisce che l’opposto, il quale affermi l’esistenza di un rapporto contrattuale diverso da quello dedotto nel ricorso, assume su di sé il relativo onere probatorio. Non è sufficiente la contestazione della pretesa, né la prospettazione di una diversa qualificazione del rapporto, se non supportata da elementi documentali idonei a dimostrare la ricostruzione alternativa.

In applicazione di tale principio, la Corte ritiene che il giudice di merito abbia correttamente valutato la mancata dimostrazione, da parte dell’opposto, dei fatti posti a fondamento della propria difesa. Ne deriva la conferma della revoca del decreto ingiuntivo e la conseguente soccombenza dell’opposto, con condanna alle spese del giudizio.

Sul piano processuale, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto, in relazione all’esito del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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