Giurisdizione ordinaria sul credito regionale da giudicato costituzionale (Cass. civ. Sez. Un. n. 14393 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui la Regione fa valere il credito pecuniario derivante dall’obbligo accertato da una sentenza della Corte costituzionale non integra un conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e non è devoluta alla Corte costituzionale. Il conflitto presuppone un atto o comportamento invasivo, dotato di rilevanza esterna, dell’altrui sfera di attribuzioni di rango costituzionale; la domanda giurisdizionale, in sé, non produce tale lesione, salvo che il conflitto sia formalmente e direttamente sollevato ai sensi dell’art. 39 legge n. 87 del 1953. Esclusa la natura provvedimentale e autoritativa dell’atto, la controversia non rientra nella giurisdizione amministrativa e appartiene al giudice ordinario.

Il Fatto

La Regione Autonoma Valle d’Aosta ha convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per ottenere il versamento delle somme derivanti dall’art. 1, comma 7, legge n. 186 del 2014, riscosse nel territorio regionale tramite le procedure di collaborazione volontaria e destinate all’erario, disposizione dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 66 del 2016 per contrasto con lo Statuto speciale. La Ragioneria generale dello Stato non aveva incluso tali somme tra le entrate erariali erogate.

Le Amministrazioni statali hanno eccepito il difetto di giurisdizione, in favore della Corte costituzionale e, in subordine, del giudice amministrativo, e l’infondatezza nel merito per effetto della clausola di rinuncia contenuta nell’Accordo di finanza pubblica. Il Tribunale ha respinto la domanda; la Corte d’appello di Roma ha invece affermato la giurisdizione ordinaria e, nel merito, ha accolto la pretesa limitatamente alle somme riferite all’anno 2016. Propongono ricorso per cassazione le Amministrazioni statali, resiste la Regione con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi del ricorso principale, esaminati unitariamente, investono la giurisdizione. Le Sezioni Unite rilevano anzitutto che la Corte d’appello aveva affermato l’aspecificità della doglianza ex art. 342 cod. proc. civ., statuizione autonoma di inammissibilità non impugnata: il motivo è pertanto inammissibile, restando la successiva disamina di merito espressa solo ad abundantiam.

Nel merito, la Corte esclude il conflitto di attribuzione. Richiamando le Sezioni Unite n. 22 del 2001, ribadisce che sono idonei a generarlo solo gli atti o i comportamenti con efficacia esterna invasiva dell’altrui sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, non la domanda proposta in sede giurisdizionale. La Sezioni Unite n. 3241 del 2010 distingue nettamente il conflitto dal ricorso giurisdizionale, devolvendo il primo alla Consulta solo se formalmente e direttamente sollevato ai sensi dell’art. 39 legge n. 87 del 1953. Diversità di struttura e finalità sussiste anche rispetto al sindacato giurisdizionale, con possibilità di simultanea proposizione (Sezioni Unite n. 17656 del 2013).

La pretesa regionale non mira a contestare la violazione del giudicato costituzionale, ma a ottenere il pagamento di quanto dovuto in forza dell’obbligo accertato dalla sentenza n. 66 del 2016: si tratta di un ordinario credito pecuniario per inadempimento statuale.

Quanto al difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, la Corte ricorda che la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale e della causa petendi, non della prospettazione delle parti né delle eccezioni del convenuto, salvo che evidenzino situazioni soggettive estranee alla cognizione del giudice adito (Sezioni Unite n. 23908 del 2020; n. 28053 del 2018; n. 372 del 2021). L’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., richiamato dalle ricorrenti, concerne gli accordi di cui agli artt. 11 e 15 legge n. 241 del 1990. L’Accordo in rilievo, per la clausola sulle finalità e il contenuto dichiaratamente patrimoniale, non disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ma costituisce un’intesa finanziaria tra enti in posizione paritetica. Coerentemente con la Corte costituzionale n. 204 del 2005 e con le Sezioni Unite n. 21770 del 2021 e n. 26921 del 2021, la giurisdizione amministrativa presuppone l’esercizio di potestà autoritative, qui assenti.

Affermata la giurisdizione del giudice ordinario, i motivi dal quarto al sesto del ricorso incidentale restano assorbiti; la causa è rimessa alla Prima Sezione civile per la decisione degli ulteriori motivi, ai sensi dell’art. 142 disp. att. cod. proc. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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