Usura nei mutui, somme separate e c.t.u. esplorativa (Cass. civ. Sez. I n. 14433 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia usurario non è corretto sommare gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, dovendosi invece procedere alla comparazione separata di ciascuna voce con il tasso-soglia vigente nel periodo di riferimento. Il giudizio sulla necessità e sull’utilità del ricorso alla c.t.u. rientra nel potere discrezionale del giudice del merito ed è, di regola, incensurabile in cassazione; la censura è ammissibile, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., solo se puntualmente specificato l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, emergente dalla sentenza o dagli atti, oggetto di discussione tra le parti e decisivo.

Il Fatto

Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi contro la sentenza della Corte d’Appello di Perugia, che ha respinto il gravame avverso la decisione di primo grado. L’azione originaria tendeva a far accertare l’avvenuta applicazione di interessi usurari nell’ambito di quattro contratti di mutuo ipotecario stipulati con la banca tra il 2004 e il 2006. Il giudice di primo grado aveva escluso l’usura; la corte territoriale ha confermato.

La banca ha resistito con controricorso e memoria. La questione arriva davanti alla Suprema Corte per la dedotta violazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio e per il mancato affidamento della consulenza tecnica d’ufficio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115, 116 e 132 cod. proc. civ., perché la sentenza avrebbe fondato il convincimento su una prova relativa all’assenza di maggiorazione dei tassi che nessuno avrebbe dedotto. Il secondo motivo lamenta la mancata ammissione della c.t.u. e la conseguente carenza o contraddittorietà della motivazione.

La Corte ricostruisce la ratio decidendi dell’appello: l’impugnazione era imperniata sull’asserito errore logico del primo giudice circa la non cumulabilità del tasso corrispettivo con quello di mora e con ogni ulteriore voce di costo. La corte territoriale, premesso che il tribunale aveva ritenuto non riscontrata, neppure in termini di allegazione, l’applicazione di tali spese, ha applicato il principio per cui, ai fini dell’usura, non è corretto sommare gli interessi corrispettivi e moratori. Rapportando poi gli interessi ai tassi-soglia vigenti nei diversi periodi, separatamente considerati, ha escluso il superamento della soglia, anche ipotizzando l’applicazione delle commissioni di anticipata estinzione.

Quanto alla c.t.u., la corte di merito ne ha condiviso la valutazione di natura esplorativa, per la mancanza di elementi specifici circa il momento cui associare il calcolo dell’interesse usurario. Il primo motivo è giudicato non vertente sulla ratio decidendi, poiché nessun dato probatorio è stato sottratto al principio dispositivo; la critica all’esito del ragionamento si risolve in una censura di merito, inammissibile.

Il secondo motivo si infrange sul principio per cui il giudizio sulla necessità e utilità della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, di regola incensurabile, salvo il vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., che esige la puntuale specificazione dell’omesso esame di un fatto storico decisivo. Nella specie la motivazione non è apparente e nessun vizio risulta dedotto. Il ricorso è inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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