Improcedibilità per mancata mediazione: preclusa la rilevazione in appello in assenza di eccezione tempestiva (Cass. civ. Sez. 1 n. 4508 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di controversie in materia di contratti bancari, l’improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. La mancata eccezione tempestiva della parte o la mancata rilevazione d’ufficio da parte del giudice di primo grado determina la preclusione per il giudice di appello di rilevare l’improcedibilità, formandosi un giudicato interno sul punto.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in riforma dell’ordinanza del Tribunale, aveva dichiarato improcedibili le domande di accertamento della nullità, invalidità e inefficacia delle clausole del contratto di conto corrente bancario e di condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate. La Corte territoriale aveva fondato la propria decisione sul mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, accogliendo l’eccezione formulata dalla banca in primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, soffermandosi sul regime procedurale dell’eccezione di improcedibilità. Ha precisato che, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, l’eventuale improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
La Suprema Corte ha quindi chiarito che, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al rilievo d’ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l’improcedibilità della domanda. Ha inoltre distinto l’ipotesi in cui il convenuto abbia eccepito tempestivamente il difetto, caso in cui la sentenza erronea è nulla e la nullità può essere fatta valere in appello.
Nel caso di specie, la banca controricorrente non aveva proposto impugnazione incidentale avverso la sentenza di primo grado che non aveva rilevato l’improcedibilità. Tale omissione ha determinato la formazione di un giudicato interno sulla questione della procedibilità, assimilabile agli elementi normativi in quanto destinato a fissare la regola del caso concreto.
La Corte ha concluso che la Corte di appello, avendo rilevato un difetto di procedibilità sul quale si era già formato un giudicato implicito di segno contrario, ha violato il giudicato, vizio rilevabile d’ufficio in sede di legittimità. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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