Annullamento polizze per dolo e obbligo restitutorio della differenza di capitale (Cass. civ. Sez. III n. 15728 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Accertato il dolo della compagnia di assicurazioni che abbia indotto il contraente a sostituire polizze vita prossime alla scadenza con nuove polizze a condizioni più sfavorevoli, l’annullamento dei soli contratti di nuova sottoscrizione e l’accertamento della falsità delle quietanze di anticipato riscatto impongono al giudice di trarre tutte le conseguenze restitutorie dell’unica operazione negoziale di reinvestimento. Il contraente non è tenuto a proporre una ulteriore domanda di annullamento di un negozio di riscatto anticipato mai concluso. Il trattenimento della differenza tra il capitale investito nelle polizze scadute e quello reinvestito integra una eccezione in senso proprio, rilevabile solo ad istanza di parte, sulla quale grava l’onere probatorio dell’assicuratore, e non del cliente.

Il Fatto

Il ricorrente aveva investito i propri risparmi acquistando dalla compagnia di assicurazioni cinque polizze vita. Assumeva che il proprio consenso alla sostituzione di due polizze in scadenza con due nuove polizze asseritamente più vantaggiose fosse stato carpito con dolo, mediante la promessa della restituzione della differenza di capitale tramite accredito su altra polizza già operativa.

Constatato che le nuove polizze erano state emesse a condizioni più sfavorevoli e che la differenza, pari a oltre 22.237,77 €, non era stata restituita, agiva per l’annullamento dei nuovi contratti e la restituzione del capitale, proponendo altresì querela di falso avverso le quietanze di riscatto anticipato. Il giudice di primo grado accoglieva la querela di falso, ma rigettava le altre domande. La Corte d’appello di Milano annullava per dolo le due nuove polizze, ma negava la restituzione della differenza, ritenendo necessaria un’autonoma domanda di annullamento del negozio di riscatto delle vecchie polizze e ipotizzando la sussistenza di costi di gestione a carico dell’attore.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione centrale del collegamento tra i negozi e delle conseguenze restitutorie dell’annullamento. Ricostruisce l’operazione come unica operazione negoziale di reinvestimento dei capitali su sollecitazione dell’intermediario, nella quale l’estinzione alla scadenza delle vecchie polizze e la sottoscrizione delle nuove sono inscindibilmente legate.

Il passaggio decisivo riguarda l’art. 1441 c.c. e gli effetti dell’annullamento per dolo. Caducate le quietanze per essere state accertate come falso, risultava implicitamente accertato che le polizze erano cessate alla loro naturale scadenza, non essendo mai intervenuta la conclusione del diverso negozio di scioglimento anticipato. La Corte d’appello, pur avendo annullato i nuovi contratti e dichiarato la falsità delle quietanze, non aveva posto in collegamento i due passaggi, pretendendo una domanda di annullamento di un negozio inesistente.

La Corte censura poi il ribaltamento degli oneri probatori. Il trattenimento della differenza integra una causa excipiendi, ossia una difesa volta a paralizzare l’obbligo restitutorio con un fatto estintivo o modificativo: si tratta di questione rilevabile soltanto ad istanza di parte, che la Corte d’appello aveva invece sollevato d’ufficio, violando l’art. 101 c.p.c. e l’art. 112 c.p.c.

Spetta a chi detiene una somma conferitagli per un investimento, solo parzialmente reinvestita, restituire la differenza ancora nella propria disponibilità, non avendo più titolo per trattenerla. Grava quindi sull’assicuratore l’onere di provare il diverso titolo – spese o altro – per rimanerne in possesso, in applicazione dell’art. 2697 c.c. In difetto di un nuovo valido investimento, la differenza avrebbe dovuto essere integralmente restituita al cliente.

La Corte accoglie pertanto il settimo motivo, nonché l’ottavo e l’undicesimo per quanto di ragione, con assorbimento dei restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Spetterà al giudice di rinvio accertare se l’eccezione sui costi sia stata tempestivamente proposta e se la parte onerata ne abbia provato la fondatezza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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