Nullità dell’accordo ex art. 11 sul canone idroelettrico dovuto al Comune (Cons. Stato n. 6894 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di nullità delle clausole di un accordo procedimentale ex art. 11 l. n. 241/1990 che abbiano valenza esclusivamente economica, senza incidenza su posizioni di interesse legittimo, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e non è soggetta al termine decadenziale di cui all’art. 31, comma 4, c.p.a., trovando applicazione l’art. 1422 cod. civ. È nulla, per contrasto con norme imperative, la pattuizione che impone al titolare di un impianto alimentato da fonti rinnovabili un corrispettivo monetario a favore dell’ente locale, poiché gli artt. 12, comma 6, d.lgs. n. 387/2003 e 1, comma 5, l. n. 239/2004 ammettono solo misure di compensazione ambientale e territoriale, mai di carattere economico. La sanatoria dell’art. 1, comma 953, l. n. 145/2018 opera solo per gli accordi sottoscritti prima del 3 ottobre 2010. Il richiamo all’art. 11 l. n. 241/1990 non consente di superare tali divieti.
Il Fatto
Una società gestisce nel territorio di un Comune una centrale idroelettrica, alimentata da una derivazione concessa dalla Provincia autonoma con durata fino al 2038. Nell’ambito del procedimento per il rilascio di una concessione edilizia in deroga, la società stipulava con il Comune un accordo procedimentale ex art. 11 l. n. 241/1990, con il quale si impegnava a versare un contributo annuo in denaro, in misura fissa per i primi quindici anni e poi variabile, per tutta la durata della concessione idroelettrica.
Dopo la richiesta comunale di pagamento del contributo, la società adiva il giudice amministrativo chiedendo la nullità della clausola patrimoniale e la restituzione delle somme versate. Il T.R.G.A. competente, previa declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice delle acque, accoglieva la domanda, dichiarava la nullità della clausola e condannava il Comune alla restituzione di quanto percepito. Il Comune proponeva appello, contestando la tardività dell’azione e la sottoposizione dell’accordo ai rimedi civilistici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo, con cui si sosteneva l’applicabilità del termine decadenziale di centottanta giorni. La giurisprudenza invocata dall’appellante riguarda impugnative di provvedimenti nell’ambito della giurisdizione di legittimità. Il caso in esame appartiene invece alla giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, c.p.a., con la conseguenza che trova applicazione l’art. 1422 cod. civ., che sottrae l’azione di nullità alla prescrizione.
Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione degli atti preparatori: la deliberazione consiliare e la determinazione dirigenziale richiamate avevano natura endoprocedimentale, riguardando una semplice “bozza” o “schema di convenzione”, sicché non sussisteva alcun onere di gravame. Quanto alla pretesa improponibilità dei rimedi civilistici, la Corte osserva che l’accordo ha valenza esclusivamente economica, restando estranee posizioni di interesse legittimo, e che le sue clausole vanno lette alla luce degli artt. 1418 e 1441 e ss. cod. civ., non delle regole sui vizi del provvedimento.
Nel merito, il Collegio esclude che la clausola patrimoniale trovi titolo nel profilo edilizio-urbanistico derogatorio. L’accordo è stato sottoscritto l’11 maggio 2011 e dunque non ricade nella sanatoria dell’art. 1, comma 953, l. n. 145/2018, riservata agli accordi sottoscritti prima del 3 ottobre 2010.
La Corte richiama la propria Sez. IV n. 558 del 18 gennaio 2021 e la Corte cost. n. 124 del 2010 per affermare che le compensazioni per gli impianti a fonti rinnovabili non possono assumere carattere meramente patrimoniale o di corrispettivo monetario, essendo ammesse solo misure di carattere ambientale e territoriale. Nemmeno la monetizzazione del fabbisogno energetico comunale costituisce causa giustificatrice, rientrando nell’istituzionale compito dell’ente assicurarlo: la pattuizione è priva di sinallagma e contrasta con norme imperative.
L’appello è quindi respinto, con conferma della nullità e della condanna restitutoria, unitamente alla domanda riconvenzionale. La domanda di annullamento riproposta in via subordinata è dichiarata improcedibile. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1418 c.c. – Cause di nullità del contratto
- Art. 1422 c.c. – Imprescrittibilità dell'azione di nullità
- Art. 1441 c.c. – Legittimazione