Riduzione unilaterale dell’orario nel pubblico impiego e contratto di solidarietà (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16036 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 impone che l’eccedenza di personale sia individuata con specifico riferimento alla consistenza della dotazione organica degli uffici, tenendo conto dell’area e dei profili professionali del personale in esubero, e non in termini di mero esubero orario complessivo. Nell’ambito della procedura di riduzione dell’eccedenza, la ricollocazione totale o parziale del personale soprannumerario può essere ottenuta, anche in assenza di intervento della cassa integrazione guadagni, mediante il ricorso al contratto di solidarietà; in mancanza di tale accordo il datore di lavoro pubblico non può disporre unilateralmente, per tutto il personale, la riduzione dell’orario e del trattamento retributivo. Il contratto di solidarietà, validamente stipulato nel corso della procedura, è applicabile a tutti i dipendenti dell’ente, a prescindere dall’iscrizione sindacale, ma può disporre solo per il futuro: non incide retroattivamente sui diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore né sana i vizi degli atti adottati in assenza delle condizioni di legge.

Il Fatto

Il Comune di Campione d’Italia, dopo una deliberazione del gennaio 2013 con cui rilevava una situazione di disequilibrio finanziario, avviava il 19 giugno 2013 una procedura di eccedenza di personale e riduceva unilateralmente del 10% l’orario di lavoro di 31 dipendenti, con corrispondente riduzione del trattamento retributivo. La riduzione era poi confermata e modulata in diminuzione dall’accordo sindacale decentrato del 23 dicembre 2013, sottoscritto dalla sola UIL e approvato dalla maggioranza dei dipendenti all’esito di referendum.

I lavoratori impugnavano le deliberazioni e chiedevano il ripristino dell’orario contrattuale con decorrenza dal 1° luglio 2013 e il pagamento delle retribuzioni perdute. Il Tribunale accoglieva i ricorsi, ravvisando la violazione della procedura dell’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 e la nullità dell’accordo per contrasto con la contrattazione nazionale. La Corte d’Appello riformava la decisione e respingeva le domande; i dipendenti ricorrevano per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione riproposta dal Comune, ma ne pospone l’esame: il ricorso incidentale della parte vittoriosa in merito, che investa questioni pregiudiziali di rito già decise, va scrut.inato solo in presenza dell’attualità dell’interesse e, comunque, l’evidente fondatezza dell’incidentale non è nella specie assorbente. Nel merito, il Collegio ritiene infondata la tesi dell’inammissibilità dell’appello, alla luce delle Sezioni Unite n. 27199/2017 e n. 36481/2022, secondo cui l’atto di appello non deve contenere un progetto alternativo di decisione, essendo sufficiente la contrapposizione motivata alla sentenza impugnata.

Il passaggio centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001. La Corte osserva che la norma, nel testo applicabile ratione temporis, pone in relazione gli adempimenti sull’organizzazione degli uffici con la procedura di riduzione dell’eccedenza. Ne deriva che l’eccedenza di personale non può essere riferita al mero esubero orario della forza lavoro complessiva, ma presuppone un raffronto con la dotazione organica, con individuazione degli uffici, delle aree e dei profili professionali. Su questa base accoglie il terzo, il quarto e il sesto motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, per il vizio dell’originaria comunicazione.

Quanto alla legittimità della riduzione unilaterale dell’orario, la Corte ribadisce il principio di consensualità: la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale presuppone l’accordo delle parti (Cass. n. 15999/2022; Cass. n. 276/2024; Cass. n. 1375/2018). Il potere unilaterale non trova fondamento nemmeno nell’art. 40, comma 3 ter, del d.lgs. n. 165/2001, applicabile solo alle materie già previste dalla contrattazione nazionale.

La Corte riconosce poi che il contratto di solidarietà richiamato dall’art. 33, comma 5, opera anche nell’impiego pubblico contrattualizzato. A differenza del settore privato, dove è presupposto del provvedimento di cassa integrazione, nel pubblico la sola stipulazione dell’accordo, se inserita nella procedura di legge, giustifica la modifica non concordata dell’orario, con efficacia generalizzata. Tuttavia, esso non può sanare retroattivamente i vizi degli atti adottati in assenza delle condizioni di legge, né far venir meno un inadempimento già verificatosi. La sentenza è cassata con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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