Revocazione per errore di fatto e apprezzamento delle risultanze processuali (Cass. civ. Sez. V n. 18782 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., presuppone un errore di fatto consistente in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso o accertato dagli atti. L’errore revocatorio non è configurabile quando l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione tra le parti e di conseguente pronuncia, a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice. Il discrimine tra errore revocatorio ed errore di diritto risiede nel carattere meramente percettivo del primo e nell’assenza di quell’attività valutativa che contraddistingue il secondo. La supposizione o la negazione di un fatto frutto di un giudizio ricade nell’ambito dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., restando estranea alla previsione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il contribuente propone ricorso per la revocazione dell’ordinanza con cui questa Corte aveva respinto il ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che a sua volta aveva riformato la decisione di primo grado in accoglimento del ricorso avverso un avviso di accertamento IMU 2013 emesso dal Comune.

Con unico motivo il ricorrente deduce l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio, per aver qualificato la fattispecie come un complesso residenziale composto da due unità immobiliari, anziché come un’unica unità immobiliare ottenuta dalla fusione funzionale e impiantistica di due unità contigue, nella quale egli avrebbe stabilito dimora e residenza abituale fin dal 2011. Il Comune resiste con controricorso e deposita memoria difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio consolidato sull’ammissibilità della revocazione delle proprie pronunce. L’istanza presuppone un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., cioè un errore di percezione o una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, risultato invece incontestabilmente escluso o accertato in base agli atti e ai documenti di causa.

L’errore revocatorio esige il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l’una desumibile dalla sentenza e l’altra dagli atti processuali, e non può concernere un fatto discusso dalle parti e quindi trattato nella pronuncia del giudice. Il discrimine rispetto all’errore di diritto risiede nel carattere meramente percettivo del primo e nell’assenza dell’attività di valutazione che caratterizza il secondo, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 31032 del 2019.

Applicando tali coordinate, la Corte rileva che la circostanza della mancata unificazione delle due unità immobiliari era stata dedotta dal Comune con il primo motivo del ricorso per cassazione. La questione, ritualmente introdotta nel giudizio di legittimità, ha formato oggetto di esame e di decisione nell’ordinanza impugnata, nella quale si è affermato che la censura del Comune doveva essere accolta poiché la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente ritenuto sufficiente la mera iscrivibilità, e non anche l’effettiva iscrizione, del complesso abitativo come unità singola nel catasto edilizio urbano.

Ne deriva che l’affermazione o la negazione di un fatto, quando è frutto di un giudizio, non può essere censurata con la revocazione, ricadendo piuttosto nell’ambito dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Quanto al preteso errore sulla mancata applicazione del principio secondo cui l’immobile risultante da fusione, ai fini IMU, non deve necessariamente essere iscritto in catasto essendo sufficiente che sia iscrivibile, la Corte osserva che tale errore comporterebbe, in ipotesi, violazione di norme di diritto. Si verte dunque in area non coperta dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che riguarda l’erronea presupposizione di fatti nella loro dimensione storica, non già il vizio che, nascendo da falsa percezione di norme, integra gli estremi dell’error juris.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio in favore del Comune, liquidate in Euro 600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori. La Corte dà altresì atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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