Divisione: contestazioni al progetto paralizzano l’esecutività (Cass. civ. Sez. II n. 19947 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di divisione, il progetto predisposto dal giudice istruttore è dichiarato esecutivo con ordinanza non impugnabile solo se non sorgono contestazioni. La presenza di una contestazione attinente al progetto paralizza il potere del giudice di dichiararne l’esecutività. L’ordinanza emanata in presenza di contestazioni è viziata e la mancata risoluzione di quelle contestazioni si riverbera sulla validità dei successivi provvedimenti di assegnazione. Il giudice, in tal caso, deve decidere le contestazioni nelle forme dell’art. 187 cod. proc. civ., non potendo limitarsi a prendere atto dell’accordo delle parti.

Il Fatto

Con atto di citazione, un condividente convenne in giudizio gli altri chiedendo lo scioglimento della comunione di un compendio immobiliare. Nel giudizio intervennero altri comproprietari e aderirono alla domanda di divisione. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, dichiarò lo scioglimento della comunione e determinò il valore del compendio e delle quote; con ordinanza rese esecutivo il progetto di divisione, delegando a un notaio le operazioni di sorteggio e assegnazione.

Una condividente contestò la consistenza di alcune particelle, ma le sue contestazioni non furono decise. La Corte d’appello rigettò l’appello, ritenendo solo apparente il contrasto tra la premessa dell’ordinanza e l’effettiva assegnazione. I ricorrenti impugnarono la sentenza per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda la natura e i presupposti dell’ordinanza con cui il giudice istruttore dichiara esecutivo il progetto di divisione. Secondo l’art. 789, comma III, cod. proc. civ., il progetto viene dichiarato esecutivo con ordinanza qualificata come non impugnabile se non sorgono contestazioni, con contestuale emissione delle disposizioni attuative per l’estrazione a sorte dei lotti.

La Corte chiarisce che l’ordinanza è non impugnabile proprio perché, pronunciata sul presupposto di un comportamento processuale dei condividenti che non determina l’insorgenza della lite, si limita a prendere atto dell’accordo delle parti sul progetto ed è perciò priva di contenuto decisorio. La norma diversifica la natura dell’intervento giudiziale sulla base dell’eventuale insorgenza di contestazioni, postulando solo in tale ipotesi un concreto potere decisorio, procedimentalizzato nelle forme dell’art. 187 cod. proc. civ. (così Sezioni Unite n. 16727 del 2012).

La Corte ribadisce un principio consolidato: mentre l’assenza del difensore costituito non impedisce l’approvazione del progetto, dovendosi intendere quale implicita rinuncia a sollevare contestazioni, l’esistenza di una qualsiasi contestazione, purché attinente al progetto, paralizza il potere del giudice di dichiararne l’esecutività (in ultimo, Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1495 del 2023).

Nella specie, l’ordinanza aveva dichiarato esecutivo il progetto pur dando atto delle contestazioni della condividente sulla consistenza della quota, senza né deciderle, sia pure in forma non rituale, né rimetterle alla decisione nelle forme dell’art. 187 cod. proc. civ. La Corte territoriale non ha considerato che quell’ordinanza era viziata proprio per aver dichiarato esecutivo un progetto non condiviso sul punto della formazione delle quote.

La mancata risoluzione di quelle contestazioni si è riverberata sulla validità dei successivi provvedimenti di assegnazione. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione perché provveda al rinnovo delle operazioni di divisione nel rispetto delle norme di rito. L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri due.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *