Rendita catastale centrale geotermica, impianti rilevano sino al 2015 (Cass. civ. Sez. V n. 20680 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di centrali geotermiche, ai sensi dell’art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. dalla legge n. 88 del 2005, applicabile ratione temporis, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori, a prescindere dalla collocazione nel sottosuolo o nel ciclo produttivo, vanno inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l’unità immobiliare e a determinare la rendita catastale, in quanto componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione di generazione energetica. Tale rilevanza opera sino al 31 dicembre 2015; dal 1° gennaio 2016 gli impianti sono esclusi dalla stima diretta per effetto dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, norma innovativa priva di efficacia retroattiva, che presuppone una dichiarazione di variazione del contribuente e non consente all’amministrazione di aggiornare d’imperio i dati catastali.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate impugna in cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana, accogliendo solo in parte l’appello principale dell’Ufficio, aveva confermato l’esclusione dalla stima catastale dei pozzi geotermici di una centrale, assimilandoli alle miniere. La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rettificato la rendita catastale di una centrale geotermica, elevandola dalla precedente misura e con efficacia dal 2012 al 31.12.2015.

Il contribuente, già vittorioso in primo grado limitatamente ad alcuni componenti, resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale affidato a quattro motivi. La società è divenuta parte anche a seguito di scissione parziale intervenuta nel 2019.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione dell’ambito temporale della disciplina applicabile. La fattispecie riguarda una rettifica catastale con efficacia compresa tra il 2010 e il 31.12.2015 e va quindi regolata in base alla normativa previgente alla riforma di cui all’art. 1, comma 21, legge 208/2015. Si tratta di norma chiaramente innovativa, la cui retroattività è stata espressamente esclusa dal legislatore, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

I commi 22 e 23 dell’art. 1 confermano che gli effetti innovativi operano solo dall’anno 2016 e solo sulla base di una diversa dichiarazione del contribuente. Il legislatore ha previsto un’efficacia retroattiva limitata alla sola annualità 2016, subordinata alla presentazione di variazioni catastali entro il 15 giugno 2016. Da ciò la Corte desume che, in mancanza della dichiarazione del privato, l’amministrazione finanziaria non può provvedere d’imperio all’aggiornamento dei dati catastali di tutti gli impianti produttivi.

Nel merito del motivo principale, i pozzi di estrazione e reiniezione non sono funzionali all’attività estrattiva di una miniera, bensì alla produzione di energia elettrica. I pozzi intercettano acque e vapori, i vapordotti li convogliano alla turbina, l’alternatore trasforma l’energia meccanica in energia elettrica e il trasformatore la immette in rete. Questi componenti, in quanto non separabili senza alterare il bene complesso, concorrono alla determinazione della rendita catastale fino al 31 dicembre 2015, mentre ne sono esclusi dal 1° gennaio 2016. Il ricorso principale è pertanto fondato.

Il ricorso incidentale è invece in parte infondato e in parte inammissibile. Il primo e il secondo motivo, relativi a vapordotti, alternatori e trasformatori, sono infondati per le ragioni già esposte. Il terzo motivo, per ultrapetizione, difetta di interesse, avendo le stesse società escluso di aver contestato la valorizzazione dei carriponte. Il quarto motivo, per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., sollecita una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità, atteso che la consulenza di parte costituisce semplice allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio.

La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato a carico delle ricorrenti incidentali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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