Compensi professionali non riducibili sotto i minimi tabellari (Cass. civ. Sez. V n. 21386 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
A seguito delle modifiche apportate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37, i valori minimi dei parametri tabellari per la liquidazione dei compensi professionali e delle spese processuali hanno carattere inderogabile: non è più consentito al giudice liquidare importi inferiori ai minimi, né operare riduzioni superiori alla percentuale massima del 50 per cento dei valori medi. Il giudice che assiste più parti aventi identica posizione processuale liquida un solo compenso, ma è tenuto a motivare l’eventuale riconoscimento o diniego della maggiorazione prevista dall’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55/2014. La liquidazione che si discosti in modo apprezzabile dai parametri, senza giustificazione, è censurabile in cassazione.

Il Fatto

I contribuenti, in proprio e quali eredi di alcuni soggetti deceduti, impugnavano avvisi di liquidazione dell’imposta di registro applicata su una sentenza del Tribunale civile di Roma che, in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita, aveva disposto il trasferimento coattivo di immobili ex art. 2932 cod. civ.. Dopo una pronuncia di cassazione con rinvio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, in sede di riassunzione, aveva condannato l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese giudiziali per complessivi € 10.000,00, con distrazione a favore del difensore antistatario.

I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, dolendosi della misura della liquidazione. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda su un unico motivo, con cui si denuncia la violazione del d.m. n. 55/2014 nel testo novellato dal d.m. n. 37/2018, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. I compensi sarebbero stati liquidati in misura inferiore ai minimi tabellari, senza considerare la maggiorazione per l’assistenza di una pluralità di parti.

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo. Il nuovo testo dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014 prevede che il giudice tenga conto dei valori medi di tabella, aumentabili di regola fino all’80 per cento e diminuibili in ogni caso non oltre il 50 per cento, con soglie differenziate per la fase istruttoria. Su questa base il Collegio osserva che, se il precedente regime consentiva di qualificare i parametri come semplici criteri di orientamento, il nuovo assetto è diverso.

Non può infatti darsi continuità all’orientamento che, sotto la vigenza del d.m. n. 55/2014 nel testo originario, riconosceva alla liquidazione un potere discrezionale non sindacabile se contenuto entro i valori tabellari. Con il d.m. n. 37/2018 non è più consentita la liquidazione di importi derivanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50 per cento dei parametri medi. Si tratta di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice e a garantire uniformità e prevedibilità delle liquidazioni, a tutela del decoro della professione forense.

La Corte richiama quindi il proprio orientamento, secondo cui i valori minimi hanno carattere inderogabile (tra le altre, Cass., Sez. 2^, n. 9815 del 2023; Cass., Sez. Lav., n. 15604 del 2024; Cass., Sez. 5^, n. 19780 del 2024). Quanto alla difesa di più soggetti con identica posizione processuale, l’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55/2014 prevede un compenso unico aumentabile del 30 per cento per ogni soggetto oltre il primo, fino a dieci, e del 10 per cento per i successivi. Secondo l’orientamento richiamato (Cass., Sez. 3^, n. 10367 del 2024), la base di calcolo varia a seconda che le pretese siano identiche o diverse, mentre il giudice di merito è sempre onerato di motivare la scelta.

Nel caso concreto il giudice del rinvio si è discostato in modo rilevante sia dai parametri medi sia da quelli minimi, senza giustificare lo scostamento e senza considerare la maggiorazione per la pluralità di parti. Il ricorso è pertanto accolto sotto entrambi i profili e la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *