Convenzione di lottizzazione: niente silenzio-assenso e danno da ritardo non risarcibile (TAR Lazio n. 654 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La stipula della convenzione di lottizzazione non può perfezionarsi per silenzio-assenso, poiché nell’ordinamento manca una norma che attribuisca all’inerzia dell’Amministrazione il valore di assenso implicito. Ai sensi dell’art. 28 della legge n. 1150/1942, la sottoscrizione della convenzione e la sua trascrizione costituiscono condizioni di efficacia della delibera di approvazione del Piano di Lottizzazione, che ha natura meramente programmatoria. Ne consegue che la sola approvazione del Piano, in assenza della convenzione, non radica in capo al privato alcun affidamento qualificato al rilascio del permesso di costruire. Il danno da ritardo è risarcibile solo se il ricorrente prova, anche in termini di prognosi credibile, la spettanza del bene della vita; la responsabilità resta di natura extracontrattuale, con onere di allegazione e prova del pregiudizio e del nesso causale.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva l’accertamento del silenzio-assenso formatosi, a suo dire, sulla stipula della convenzione di lottizzazione e sul rilascio del permesso di costruire, a fronte di istanza del 19 luglio 2021. Il Piano di Lottizzazione era stato approvato dalla Giunta comunale con delibera del 18 marzo 2016, ma la convenzione non era mai stata sottoscritta.
In via subordinata, la società domandava l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna del Comune a provvedere, con nomina di commissario ad acta. Chiedeva inoltre il risarcimento del danno da ritardo. Il Comune, ritualmente intimato, non si costituiva; su ordine istruttorio del Collegio depositava una relazione del responsabile dell’ufficio competente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge la domanda principale. Muovendo dall’art. 28 della legge n. 1150/1942, il Collegio ricorda che l’approvazione del Piano è subordinata alla stipula di una convenzione da trascriversi a cura dei proprietari. La giurisprudenza consolidata, richiamata anche mediante Cons. Stato, IV, n. 4271/2018 e Cons. Stato, IV, n. 1597/2014, qualifica la convenzione come atto autonomo e la sua stipula come condizione di efficacia del Piano.
La natura meramente programmatoria del Piano comporta che l’Amministrazione, fino alla sottoscrizione, conserva il potere di rivalutare l’interesse pubblico e di rivedere le proprie determinazioni. Il permesso di costruire presuppone la convenzione: solo dopo la stipula si perfeziona lo strumento attuativo. Manca quindi qualsiasi atto equipollente che possa supplire alla sottoscrizione, e la risalente approvazione del Piano non radica alcuna aspettativa tutelabile.
Quanto al silenzio-inadempimento, il Collegio ne rileva l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le note comunali del 26 settembre e 7 ottobre 2024, con cui l’ente ha prefigurato l’approvazione di un nuovo testo della convenzione, escludono l’inerzia. Tali atti non sono soprassessori né interlocutori, delineando un iter obiettivamente giustificato e destinato a compiersi in tempi ravvicinati. Il Tribunale precisa di prescindere dall’eventuale irricevibilità ex art. 31, comma 2, cod. proc. amm. e dalla dubbia proponibilità dell’azione, in quanto volta a ottenere un’attività non provvedimentale.
Infine, la domanda risarcitoria è infondata. Il Collegio aderisce all’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 7/2021, che ricondotto la responsabilità da ritardo all’ambito extracontrattuale. Assume valore centrale la prova della spettanza del bene della vita: nel caso concreto manca, poiché la sola approvazione del Piano non attribuiva alcuna pretesa. Manca altresì la prova del nesso causale, ex art. 30, comma 3, cod. proc. amm.: la società si è attivata solo dopo circa cinque anni e ha agito in giudizio dopo sette, senza azionare gli strumenti dell’art. 2932 cod. civ.. I danni sono quindi evitabili ai sensi degli artt. 1227, comma 2, e 2056 cod. civ. Il ricorso è dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto; nulla per le spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2932 c.c. – Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto