Appello a sanzioni amministrative: deposito telematico e termine semestrale (Cass. civ. Sez. II n. 21559 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di sanzioni amministrative, soggette al rito del lavoro ai sensi del d.lgs. n. 150/2011, l’atto di appello deve essere proposto nella forma del ricorso. Ai fini della tempestività rileva il momento del deposito dell’atto, non quello della sua notificazione telematica, poiché il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ. è funzionale alla instaurazione del giudizio. La rimessione in termini per il mutamento del rito non opera in grado di appello, giacché l’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150/2011 è riferito al solo giudizio di primo grado.

Il Fatto

Una società proponeva opposizione davanti al Giudice di pace avverso una cartella esattoriale, deducendo la mancata notificazione del verbale presupposto e la prescrizione del credito. Il giudice adito declinava la competenza per territorio; riassunta la causa, il Giudice di pace di Roma accoglieva l’opposizione e annullava la cartella, compensando le spese.

La società proponeva appello con atto di citazione notificato il 19.04.2019, ma depositato il 02.05.2019. Il Tribunale di Roma, rilevato che la materia segue il rito del lavoro, dichiarava l’inammissibilità dell’appello per tardività, escludendo l’applicabilità dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150/2011. Contro tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha censurato la declaratoria di inammissibilità, sostenendo che l’invio telematico dell’atto, l’accettazione da parte del server e il controllo automatico del deposito erano avvenuti il 19.04.2019, mentre solo l’accettazione della cancelleria si era verificata il 02.05.2019. La Corte ritiene il motivo infondato.

Il Collegio chiarisce che il perfezionamento della notificazione telematica non è in discussione rispetto ai destinatari. Tuttavia, vertendosi in controversia soggetta al rito del lavoro per effetto del d.lgs. n. 150/2011, l’atto di appello avrebbe dovuto essere proposto nella forma del ricorso. Essendo stato formulato con citazione, rileva il deposito entro il termine semestrale dell’art. 327 cod. proc. civ., richiamando la Corte Cass. n. 25061/2015 e Cass. n. 21153/2021.

Poiché la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 31.10.2018, il termine semestrale scadeva il 30.04.2019; l’atto è stato invece depositato il 02.05.2019, come attestato dalla data di iscrizione a ruolo. Il deposito è dunque tardivo.

La Corte conferma inoltre che non può trovare applicazione l’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150/2011, norma riferita al solo mutamento del rito disposto in primo grado, non estensibile al giudizio di secondo grado, richiamando Cass. n. 19298/2017 e Cass. n. 17666/2018. Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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