Notifica della sentenza tributaria e decorrenza del termine breve di appello (Cass. civ. Sez. V n. 25662 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione della sentenza tributaria, la notificazione della sentenza ad opera di una delle parti è di per sé idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, anche in mancanza del deposito in segreteria dell’originale o della copia autentica previsto dall’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Il comma 3 del medesimo articolo, infatti, collega la decorrenza del termine lungo previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. alla sola omessa notificazione della sentenza, non anche all’omesso deposito. Il deposit o assolve funzioni di collaborazione con la segreteria e di verifica della regolarità della notificazione, ma non incide sull’attitudine della notifica a portare la sentenza nella piena conoscenza della controparte. Ne consegue che, ove la parte destinataria non contesti la regolare ricezione della notifica, l’omesso deposito non impedisce l’operare del termine breve e l’appello proposto oltre la sua scadenza è inammissibile per tardività.

Il Fatto

La società concessionaria della riscossione impugnava davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento relativo alla TARI per l’annualità 2015.

Il giudice d’appello dichiarava l’inammissibilità del gravame per tardività. La sentenza di primo grado era stata notificata al difensore della società a mezzo pec il 13.02.2023; il termine breve, secondo la Corte regionale, era scaduto il 14.04.2023, mentre l’appello era stato notificato soltanto il 29.08.2023. La società ricorreva quindi per cassazione, sostenendo che, in difetto del deposito in segreteria della sentenza notificata, avrebbe dovuto applicarsi il termine lungo semestrale, scadente il 10.09.2023, con conseguente tempestività del gravame.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso per pretesa inesistenza di una valida procura speciale alle liti. Richiamando le Sezioni Unite n. 36057/2022 e Sezioni Unite n. 2075/2024, il Collegio ricorda che il requisito della specialità è integrato dalla collocazione topografica dell’atto e che non è richiesta la contestualità del conferimento rispetto alla redazione del ricorso. Necessario è soltanto che la procura sia rilasciata dopo la pubblicazione del provvedimento impugnato e non oltre la notificazione del ricorso.

Nel caso concreto la procura indica espressamente l’Autorità giudiziaria emittente, il numero e la data della sentenza impugnata, la controparte e l’oggetto del giudizio. La Corte ritiene quindi che essa sia stata validamente conferita per il giudizio di legittimità, qualificando come mero refuso il riferimento al numero di ruolo del giudizio d’appello. Quanto alla contestata anteriorità dell’autentica rispetto alla sottoscrizione digitale del rappresentante, il Collegio osserva che le sole stampigliature non costituiscono prova certa della data, fornibile unicamente tramite i software di verifica, e che in ogni caso la questione è irrilevante, essendo pacifico che la procura è stata conferita nella finestra temporale compresa tra la pubblicazione della sentenza e la notifica del ricorso.

Sul motivo di merito, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 38, comma 2, e 51 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 327 cod. proc. civ., sostenendo il decorso del termine lungo in assenza del deposito in segreteria della sentenza notificata. Il motivo è rigettato.

La Corte ritiene che il comma 3 dell’art. 38 d.lgs. n. 546/1992 colleghi la decorrenza del termine lungo alla sola omessa notificazione e non all’omesso deposito. Quest’ultimo risponde a esigenze funzionali alla segreteria, quali il rilascio della copia con attestazione di irrevocabilità e la verifica della regolarità della notifica in caso di contestazione. Ove il destinatario non contesti la regolare ricezione, pretendere il deposito ai fini del termine breve sarebbe formalistico, non incidendo l’omissione sull’idoneità della notifica a portare la sentenza nella piena conoscenza della controparte.

Il Collegio prende quindi le distanze dall’orientamento che, in difetto di deposito, esclude l’operare del termine breve e rende sostanzialmente inutile la notifica. Adotta invece la linea risalente alla Cass. n. 4222/2015, recentemente ribadita, secondo cui la notifica è di per sé idonea a far decorrere il termine breve anche in mancanza del deposito. Nel caso di specie nessuna contestazione era stata mossa circa la completezza o la corrispondenza all’originale della copia notificata. Il ricorso è pertanto rigettato e, dato il contrasto giurisprudenziale emergente, le spese del giudizio sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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