Uso stagionale e villaggio turistico non escludono la TARI (Cass. civ. Sez. V n. 26141 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di tassa sui rifiuti, il tributo è dovuto in forza della mera istituzione del servizio e del possesso di immobili idonei, per loro natura e destinazione, a produrre rifiuti. L’uso stagionale della struttura alberghiera non fa venir meno il presupposto impositivo, che può essere escluso solo provando l’obiettiva inutilizzabilità dell’immobile e non la mera scelta o esigenza soggettiva di non utilizzarlo. Ai fini della classificazione tariffaria, i Comuni godono di ampia discrezionalità e il villaggio turistico può essere legittimamente ricondotto alla categoria degli alberghi con ristorante, poiché la previsione regolamentare opera per categoria e non per analogia, ricomprendendo le attività assimilabili per uso e destinazione degli spazi tassabili.

Il Fatto

Una società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia che, accogliendo l’appello del Comune, aveva confermato la legittimità di un avviso di pagamento TARI per l’anno 2017, relativo a una struttura ricettiva gestita in località costiera.

La società ricorrente aveva impugnato l’atto per la debenza del tributo sull’intero periodo annuale, pur avendo svolto l’attività turistica soltanto per una parte dell’anno. Nel giudizio di appello era stata ritenuta legittima la riduzione del 10% riconosciuta dal regolamento comunale per le attività stagionali, in luogo di una riduzione maggiore. La controversia giunge così in cassazione, con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione processuale relativa al procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati. Viene affermato che il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte ed essere nominato relatore del collegio che definisce il giudizio, non versando in situazione di incompatibilità, poiché la proposta non ha funzione decisoria né assume valore di pronuncia definitiva.

Nel merito, il ricorso è rigettato. Quanto al primo motivo, la Corte esclude l’efficacia espansiva del giudicato esterno invocato dalla società per differenti annualità di imposta: il “punto comune alle cause” si risolve in una questione di diritto, e l’attività interpretativa delle norme non può mai costituire limite all’esegesi di un altro giudice, operando il vincolo del giudicato secondo l’art. 2909 cod. civ. e non secondo il principio dello stare decisis.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, la Corte ribadisce il consolidato indirizzo secondo cui l’uso stagionale degli immobili non esclude il presupposto impositivo, legato alla disponibilità dell’area produttrice di rifiuti. La mancata utilizzazione per alcuni mesi non integra l’esenzione, che presuppone una condizione di obiettiva impossibilità di utilizzo e non una scelta soggettiva dell’utente. La società, titolare di licenza annuale, avrebbe potuto richiedere la licenza stagionale o provare il diritto a riduzioni maggiori di quella del 10% prevista dal regolamento comunale.

Quanto alla classificazione tariffaria, la Corte ritiene la doglianza priva di pregio. L’art. 68 d.lgs. n. 507/1993 lascia ai Comuni ampia discrezionalità nella potestà regolamentare: la previsione di una tariffa per gli alberghi superiore a quella delle civili abitazioni è legittima, stante la maggiore capacità produttiva di rifiuti di uno stabile alberghiero. L’omessa previsione di una categoria specifica per i villaggi turistici è irrilevante, poiché la riconduzione di tali aree alla categoria degli alberghi-ristoranti è coerente con la classificazione legislativa: la previsione regolamentare trova applicazione per categoria e non per analogia.

Infine, quanto all’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, la Corte conferma che la disposizione ha carattere sostanziale e si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 16 settembre 2022. In ogni caso, pur spettando all’Amministrazione la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare le condizioni per beneficiare di riduzioni o esenzioni. Il ricorso è quindi dichiarato manifestamente infondato, con condanna della società alle spese, alla somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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