Il decreto presidenziale di inammissibilità del ricorso in ottemperanza va reclamato, non impugnato per cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 5836 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto presidenziale che dichiara inammissibile il ricorso, emesso all’esito dell’esame preliminare previsto dall’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, ha natura di provvedimento non decisorio ed è soggetto al reclamo dinanzi alla Corte di giustizia tributaria, ai sensi dell’art. 27, comma 3, e dell’art. 28, comma 1, d.lgs. n. 546/1992. Il ricorso per cassazione avverso tale decreto è, pertanto, inammissibile, poiché l’impugnazione di legittimità è esperibile esclusivamente contro i provvedimenti giurisdizionali definitivi aventi contenuto decisorio per i quali non sia previsto uno specifico rimedio impugnatorio. La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
I contribuenti proponevano ricorso in ottemperanza ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, per il conseguimento di un credito nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in relazione a una sentenza favorevole emessa dal giudice tributario di primo grado. Il presidente della sezione, all’esito dell’esame preliminare, dichiarava inammissibile il ricorso con decreto. Avverso tale decreto, i contribuenti proponevano ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, censurando la violazione degli artt. 67-bis, 68, 69 e 70 d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice tributario erroneamente ritenuto necessario il passaggio in giudicato della sentenza ai fini dell’ottemperanza. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. Depositata la proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ., i ricorrenti si opponevano, chiedendo la decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il provvedimento impugnato è il decreto con cui il presidente della sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza, ai sensi dell’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 546/1992. Tale norma attribuisce al presidente il potere di esaminare preliminarmente il ricorso e di dichiararne l’inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.
La Corte ha evidenziato che il comma 3 del medesimo art. 27 qualifica espressamente tali provvedimenti come decreti, soggetti a reclamo dinanzi alla Commissione tributaria, oggi Corte di giustizia tributaria. Il successivo art. 28, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 conferma tale disciplina, prevedendo che avverso i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.
La Corte ne ha desunto che il decreto presidenziale di inammissibilità, emesso in sede di esame preliminare, non è impugnabile direttamente con ricorso per cassazione. L’impugnazione di legittimità, infatti, è esperibile solo avverso i provvedimenti giurisdizionali definitivi aventi contenuto decisorio per i quali non sia previsto uno specifico rimedio impugnatorio, come già affermato dai precedenti giurisprudenziali citati (Cass. n. 21254/2017; Cass. n. 12027/2009). Avendo i ricorrenti omesso di esperire il reclamo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La Corte ha altresì applicato la disciplina sanzionatoria di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamata dall’ultimo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. La definizione del giudizio in conformità alla proposta formulata dal pubblico ministero codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il mancato adeguamento a una valutazione poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente, come stabilito dalle Sezioni Unite n. 27433/2023 e n. 28540/2023.
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Nota della Redazione
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