Proroga del 2007 non salva il credito contributivo già prescritto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26182 del 04.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga dei termini di recupero dei tributi e contributi sospesi, disposta con l’ordinanza PCM n. 3631/2007 in attuazione dell’art. 2, comma 109, legge n. 244/2007, riguarda le attività di recupero di versamenti già sospesi e ripresi e non impedisce la prescrizione del credito contributivo maturata nelle more. Essa non dispone in via retroattiva su termini già spirati, né sana l’inerzia dell’ente creditore che non abbia coltivato la propria pretesa. Il termine quinquennale di prescrizione del credito contributivo, cessate le sospensioni normative del 1997 e del 1998, riprende il suo corso e si compie in assenza di atti interruttivi o di ulteriori sospensioni di legge.
Il Fatto
L’INPS chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento di una società di un credito complessivo per contributi previdenziali e sanzioni, riferito al periodo settembre 1997 – marzo 1998. Il giudice delegato rigettava le insinuazioni per prescrizione del credito. L’Istituto proponeva ricorso cumulativo avverso i decreti di rigetto, eccependo la sospensione dei termini disposta dalla normativa emanata a favore delle zone colpite da eventi sismici nelle Marche e in Umbria.
Il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione, in quanto formulata cumulativamente avverso due distinti provvedimenti. La Cassazione, con una precedente ordinanza, accoglieva il ricorso e rinviava al Tribunale di Ancona, che con decreto respingeva nuovamente l’opposizione. Avverso tale decreto l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo deduce la violazione dell’art. 2, comma 109, legge n. 244/2007 e dell’art. 8, comma 1, ordinanza PCM n. 3631/2007. L’Istituto sostiene che la proroga dei termini di recupero dei contributi sospesi, stabilita fino al 30 aprile 2008, avrebbe impedito il maturare della prescrizione e che il decreto impugnato avrebbe errato nel dichiarare prescritto il credito.
La Corte ritiene il motivo non fondato. La sospensione dei termini per il versamento, disposta nel 1997 e nel 1998, era cessata nel 1999. Da allora erano decorsi i cinque anni del termine di prescrizione per la pretesa contributiva, senza che intervenisse alcun atto interruttivo né una sospensione di fonte normativa. L’INPS invoca quindi una disposizione intervenuta nel 2007, quando la prescrizione era già maturata.
La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 2, comma 109, legge n. 244/2007, nella versione ratione temporis vigente, consentiva ai soggetti che avevano usufruito delle sospensioni dei versamenti tributari e contributivi di definire la propria posizione relativa al periodo interessato, corrispondendo quanto dovuto al netto di quanto già versato. Su questa base era stata poi emanata l’ordinanza PCM n. 3631/2007, che all’art. 8 prorogava fino al 30 aprile 2008 i termini di recupero dei tributi e contributi sospesi.
Secondo la Corte, la disposizione riguarda le attività di recupero di versamenti a suo tempo sospesi e di seguito ripresi. Essa non vale a impedire la prescrizione del credito contributivo ove essa sia nelle more maturata, e tanto meno a disporre in via retroattiva su termini già spirati. Non giova il richiamo all’art. 2, comma 109, legge n. 244/2007: quella norma determinava nuove modalità e nuovi termini di pagamento per i debitori che non avessero ancora definito la propria posizione, ma non disponeva retroattivamente sulla prescrizione di crediti non coltivati dagli enti titolari.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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