Revocazione dell’ordinanza della Cassazione ammessa solo per errore di fatto percettivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26358 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 391-bis cod. proc. civ. consiste esclusivamente in un errore di fatto, che si configura quando la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce a escludere o ad affermare. L’errore non può concernere l’attività interpretativa e valutativa degli atti processuali, né la pretesa errata interpretazione delle risultanze di causa: resta pertanto esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio. L’errore deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, deve essere essenziale e decisivo e deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione. Il ricorso per revocazione che si risolva in una non condivisione della motivazione integra una impugnazione non consentita ed è inammissibile.

Il Fatto

Con una precedente ordinanza n. 24019/2025 la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso proposto da un agente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, a sua volta di rigetto dell’impugnazione contro la pronuncia di primo grado. Quest’ultima aveva respinto la domanda risarcitoria dell’agente nei confronti della società preponente per la dedotta violazione del diritto di esclusiva nella zona assegnata nel periodo 1999-2009.

L’agente ha quindi proposto ricorso per revocazione avverso l’ordinanza di legittimità, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., articolando due motivi. La società ha resistito con controricorso e entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato un errore revocatorio consistente nell’errata supposizione circa l’allegazione di un nuovo fatto costitutivo della domanda, oltre alla mancata produzione, con il ricorso per cassazione, di alcuni atti di primo grado. La Corte avrebbe affermato che la domanda di introdurre nuove allegazioni e prove alterava un presupposto della domanda iniziale, contrariamente a quanto risultante dagli atti.

Il Collegio ha ritenuto il motivo inammissibile, rilevando che l’errore denunciato attiene a un punto controverso — la distinzione tra mutatio ed emendatio libelli e la relativa disciplina processuale — sul quale la Corte si è pronunciata e che riguarda la valutazione degli atti processuali. Opera, infatti, il principio secondo cui la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura solo quando la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce a escludere o ad affermare, e non anche quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione delle risultanze processuali.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento (Cass. n. 10040/2022) e la più recente precisazione delle Sezioni Unite n. 20013/2024, secondo cui l’errore revocatorio non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità, deve essere essenziale e decisivo e deve riguardare esclusivamente gli atti interni al giudizio di cassazione. Nel caso concreto, l’errore denunciato sarebbe comunque incorso, semmai, nella Corte d’appello.

Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente lamentava che la Corte avrebbe omesso di esaminare una censura relativa alla mancata ammissione della prova sulla violazione dell’esclusiva. Il Collegio ha osservato che l’ordinanza revocanda non ha ignorato tale motivo, trattandolo unitamente al primo. Inoltre, l’errata applicazione dell’orientamento in tema di duplice ratio decidendi integra, eventualmente, un errore di diritto e non di fatto.

In conclusione, l’esame dei motivi ha evidenziato la carenza dei requisiti di estraneità all’attività interpretativa e valutativa, nonché di inerenza ai soli atti interni del giudizio di legittimità, risolvendosi il ricorso in una non consentita impugnazione dell’ordinanza per non condivisione della motivazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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