Disconoscimento procura alle liti integra calunnia e indagini suppletive nel rito abbreviato (Cass. pen. Sez. VI n. 30551 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento doloso della sottoscrizione della procura alle liti, ribadito anche a fronte delle contrarie allegazioni del difensore, integra il delitto di calunnia, poiché implicitamente accusa i legali di aver falsamente attestato l’autenticità della firma ai sensi dell’art. 481 cod. pen. La delega di fatto a un terzo della gestione degli affari non esclude l’elemento soggettivo, ove il disconoscimento sia consapevolmente reiterato. Nel giudizio abbreviato, il termine per le indagini suppletive del pubblico ministero previsto dall’art. 438, comma 4, cod. proc. pen. non presuppone il deposito delle indagini difensive in udienza, richiedendo soltanto che tra quel deposito e la richiesta di rito alternativo non intercorra un lasso temporale tale da frustrare la speditezza del rito. Il deposito della consulenza oltre il termine fissato dal giudice non determina inutilizzabilità, non derivando da un divieto probatorio.

Il Fatto

Una donna era stata chiamata in giudizio da due avvocate per il pagamento di prestazioni professionali rese in una causa di sfratto per morosità. Nel corso di quel processo civile la cliente aveva presentato querela di falso, disconoscendo la sottoscrizione apposta sulla procura alle liti, autenticata dalle stesse legali.

Con sentenza del 03/12/2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara, in sede di rito abbreviato, l’aveva condannata per calunnia. La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma, aveva revocato la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno, confermando nel resto. Contro tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore, che il Procuratore generale ha chiesto rigettarsi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente sosteneva di aver voluto solo rilevare che le firme erano state apposte dal figlio, senza accusare le legali di falso. Il motivo è inammissibile perché meramente reiterativo di censura già respinta dalla Corte di appello con motivazione logica e immune da vizi, e comunque manifestamente infondato.

Richiamando Sez. 5, n. 6348 del 08/01/2021, i giudici di legittimità confermano che le legali erano state accusate del delitto di falso commesso da esercente un servizio di pubblica necessità, per aver falsamente attestato l’autenticità della sottoscrizione. Il dolo emerge dalla reiterazione del disconoscimento, anche dopo le dettagliate allegazioni dell’avvocata sulla circostanza di tempo e di luogo della firma: chi presenta querela di falso dopo tali allegazioni non può che aver consapevolmente incolpato le legali.

Anche il secondo motivo è inammissibile per reiterazione. La delega di fatto al figlio della gestione dell’immobile non esclude il dolo, poiché la firma è risultata autografa e il disconoscimento è stato ribadito nonostante le contrarie allegazioni del difensore.

Il terzo motivo è infondato. L’art. 438, comma 4, cod. proc. pen. subordina il termine per le indagini suppletive del pubblico ministero alla richiesta di abbreviato formulata immediatamente dopo il deposito delle indagini difensive. Il riferimento all’immediatezza non impone il deposito in udienza, ma solo l’assenza di un intervallo temporale tale da frustrare la speditezza del rito. Diversamente si creerebbe una disparità di trattamento, poiché il pubblico ministero non ha più il potere di negare il consenso al rito.

Infine, la censura sull’inutilizzabilità della consulenza depositata oltre il termine è respinta: la sanzione consegue solo alla violazione di uno specifico divieto probatorio, non previsto nel caso, e non può derivare dall’applicazione analogica dell’art. 407 cod. proc. pen., stante la tassatività dei casi. Nessun pregiudizio ha subito la difesa, che conservava il diritto di revocare la richiesta. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *