Falso innocuo: l’irrilevanza penale va valutata sulla funzione documentale dell’atto (Cass. pen. Sez. 5 n. 16378 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il cosiddetto falso innocuo, non punibile per inidoneità dell’azione, la falsità che determina un’alterazione irrilevante ai fini dell’interpretazione dell’atto, non modificandone il senso. L’innocuità deve essere valutata con riferimento alla funzione documentale dell’atto in sé e non all’uso che dell’atto falso venga fatto. È affetta da vizio di motivazione la sentenza che esclude l’innocuità del falso sulla base di una mera supposizione circa la destinazione dell’atto, priva di ancoraggio a dati fattuali specifici.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna di un medico per il delitto di falsità ideologica in certificati commessa da privato, ex art. 481 cod. pen.. All’imputato si contestava di avere falsamente attestato, apponendo un timbro in calce a un certificato medico sportivo, di essere socio della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI). Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità del falso innocuo e alla configurabilità della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione ha accolto il primo motivo di ricorso, giudicandolo assorbente rispetto agli altri, e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio. Nel percorrere l’iter argomentativo, la Corte ha richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in materia di falso innocuo, secondo cui la valutazione dell’innocuità deve essere compiuta con riferimento alla funzione documentale dell’atto e non all’uso che di esso venga fatto.
La Corte ha rilevato un contrasto tra la sentenza impugnata e tali principi. Il giudice di merito aveva escluso la configurabilità del falso innocuo basandosi su una mera “supposizione”, priva di qualsiasi riscontro fattuale, che il certificato fosse destinato a consentire lo svolgimento di un’attività sportiva dilettantistica non amatoriale, per la quale sarebbe stata richiesta una specifica qualificazione del medico.
La Corte ha censurato tale impostazione, evidenziando come non fosse emerso alcun elemento concreto a sostegno della supposizione: non risultava, infatti, alcun tesseramento del destinatario, la partecipazione a competizioni ufficiali, la richiesta del certificato da parte di organismi sportivi regolamentati, né la conformità del documento al modello normativamente previsto per l’attività agonistica. La motivazione si risolveva, pertanto, in una congettura soggettiva, fondata su una massima di esperienza non verificabile e non sull’id quod plerumque accidit.
In tal modo, secondo la Corte, il giudice di merito aveva valutato la rilevanza penale della falsità non in relazione alla funzione documentale dell’atto in sé, ma in base a un uso meramente ipotetico e indimostrato del certificato, in violazione del principio che preclude di apprezzare l’innocuità del falso alla luce della sua eventuale spendibilità pratica. La sentenza impugnata presentava, quindi, una motivazione apodittica, che assumeva come presupposto un fatto non provato per trarne una conseguenza giuridica decisiva, senza indicare alcun dato fattuale specifico a sostegno dell’iter logico. La Corte ha conseguentemente annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
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Nota della Redazione
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