Sindacato incidentale del giudice penale sul titolo edilizio e consapevolezza dell’abuso (Cass. pen. Sez. 3 n. 16899 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia urbanistica ed edilizia, il giudice penale ha il potere-dovere di sindacare in via incidentale la legittimità dell’atto amministrativo che costituisce presupposto dell’illecito, accertando la conformità dell’opera a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi e dagli strumenti urbanistici, senza necessità di procedere alla disapplicazione del provvedimento. La natura del vizio dell’atto amministrativo – segnatamente la sua riconducibilità a profili di incompetenza – non osta al giudizio obiettivo di non conformità urbanistica, ma può rilevare sul piano della consapevolezza del soggetto agente e della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. La rilevanza dell’ignorantia legis scusabile postula la valutazione del processo formativo della volontà del soggetto, alla luce dell’art. 5 cod. pen., nel testo risultante dall’intervento della Corte costituzionale, dovendosi confrontare i dati oggettivi che possono aver determinato l’ errore con i dati soggettivi attinenti alle conoscenze e alle capacità dell’agente.
Il Fatto
Il ricorrente, committente di un intervento edilizio, era stato condannato in primo grado, a seguito di giudizio abbreviato, per i reati di cui all’art. 481 cod. pen. e all’art. 44, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001. La Corte di appello, riformando parzialmente la sentenza, lo aveva assolto dal reato di abuso d’ufficio perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato, confermando la condanna per i residui reati e rideterminando la pena.
Avverso tale decisione l’imputato, che aveva rinunciato alla prescrizione, proponeva ricorso per cassazione deducendo, da un lato, il mancato esame della consulenza tecnica difensiva circa la conformità dell’opera alle distanze stradali e l’insussistenza del concorso nel reato di falso, e, dall’altro, la violazione dell’art. 44, lett. b), cit. per essere stata la contravvenzione dilatata fino a comprendere profili procedurali degli atti urbanistici presupposti, in contrasto con il principio di tassatività e con il divieto di analogia in malam partem.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente le doglianze relative alla configurabilità del reato edilizio e alla partecipazione del committente nel reato di falso, ravvisando la connessione delle questioni. Quanto alla censura sulla valorizzazione di pretesi vizi procedimentali della variante al piano particolareggiato, i giudici di legittimità ne hanno rilevato l’inammissibilità per novità, trattandosi di questione di merito proposta per la prima volta in sede di legittimità.
Nel merito, la Corte ha ribadito che gli strumenti urbanistici e i provvedimenti amministrativi si pongono, rispetto alla fattispecie penale, come meri “fatti” che il giudice penale è chiamato a valutare. In materia urbanistica, qualora venga realizzata un’opera sulla base di un titolo edilizio, il giudice ha l’obbligo di sindacare in via incidentale l’eventuale illegittimità dell’atto amministrativo, costituendo esso il presupposto dell’illecito, senza necessità di disapplicazione. Tale sindacato non si limita alla esistenza ontologica dell’atto, ma si estende alla verifica della conformità dell’opera a tutti i parametri di legalità, in vista dell’interesse sostanziale alla tutela del territorio.
La peculiarità del vizio dell’atto amministrativo – quale la dedotta incompetenza –, se non osta al giudizio obiettivo di non conformità urbanistica, può invece assumere rilievo sul piano della soggettiva consapevolezza dell’agente. Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato le conoscenze specialistiche dell’imputato, desumibili dall’espletamento di funzioni in seno alla commissione urbanistica e dall’attività professionale di costruttore, per escludere la scusabilità dell’errore sulla legge penale ex art. 5 cod. pen. e per affermare la sussistenza del concorso morale nel reato di cui all’art. 481 cod. pen., ravvisato nella sottoscrizione dell’istanza corredata dalla falsa attestazione di conformità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 5 c.p. – Ignoranza della legge penale
- Art. 481 c.p. – Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità