Furto di acqua dalla rete idrica e destinazione a pubblico servizio (Cass. pen. Sez. V n. 30620 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di furto, aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., la sottrazione di acqua mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, poiché la res è destinata a un pubblico servizio e la relativa erogazione raggiunge una pluralità indeterminata di utenze. L’aggravante contestata non è quella dell’esposizione alla pubblica fede, ma quella della destinazione della cosa a pubblico servizio: ne deriva la perseguibilità d’ufficio del reato, con assorbimento di ogni questione sulla validità della querela. In sede di legittimità, il vizio di travisamento probatorio è deducibile solo per infedeltà del “significante” — la neutra fotografia del dato probatorio — e non per errore nella valutazione del suo significato, con divieto di rilettura nel merito. La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione congiunta di condotta, colpevolezza e danno, alla luce dei parametri dell’art. 133, comma primo, cod. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza impugnata, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento nei confronti di più imputati, in concorso tra loro, per il delitto di furto aggravato di una quantità imprecisata di acqua, sottratta alla società concessionaria del servizio mediante allaccio alla rete senza corrispondere l’importo dovuto. Il Tribunale aveva altresì condannato gli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi dinanzi al giudice civile competente.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi comuni: contraddittorietà della motivazione per travisamento probatorio; errata applicazione delle norme sull’aggravante, con conseguente necessità della querela; mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte, dopo aver rilevato che i ricorsi sono “a tratti inammissibili”, li ha ritenuti nel complesso infondati. Sul primo e secondo motivo, i giudici di legittimità hanno ricostruito la nozione di travisamento probatorio, distinguendo tra infedeltà della motivazione rispetto al processo, mancata valutazione di una prova decisiva, erronea ricostruzione del “significante” e utilizzazione di prova non acquisita.
Il punto decisivo è la distinzione tra “significante” e “significato”: la cognizione della Cassazione è circoscritta alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio inteso come fotografia neutra e a-valutativa, restando fermo il divieto di rilettura e re-interpretazione nel merito. Il vizio, per essere deducibile, deve avere oggetto definito e non opinabile e deve risultare decisivo.
Nel caso concreto, i ricorrenti hanno valorizzato frammenti probatori senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che aveva ritenuto le bolle di accompagnamento — relative a periodi distanti tra loro — inidonee a provare il costante ed esclusivo approvvigionamento mediante autobotti. La motivazione è stata giudicata esauriente e non manifestamente illogica.
Sul terzo motivo, la Corte ha ribadito che l’aggravante contestata e ritenuta consiste nella commissione del fatto su cosa destinata a pubblico servizio, e non su cosa esposta alla pubblica fede, richiamando entrambe le sentenze di merito. L’erogazione dell’acqua attraverso la rete di distribuzione è destinata a un pubblico servizio e raggiunge un numero indeterminato di utenze. Da qui la perseguibilità d’ufficio e l’assorbimento delle questioni sulla querela.
Sull’ultimo motivo, la Corte ha richiamato Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, secondo cui la valutazione investe le modalità di estrinsecazione della condotta e le componenti soggettive. La Corte d’appello aveva operato una valutazione congiunta di condotta, colpevolezza ed entità del danno, rilevando l’impossibilità di quantificare l’acqua sottratta. Al rigetto dei ricorsi è conseguita la condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.
Nota della Redazione
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