Interdittiva antimafia e legami familiari dei soci quali indizi di permeabilità (TAR Campania n. 3672 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di interdittiva antimafia, il pericolo di infiltrazione mafiosa si accerta con un giudizio induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti, sì da rendere “più probabile che non” il rischio infiltrativo. Tra gli elementi valorizzabili dal Prefetto rientrano i rapporti di parentela, quando assumano intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa, i contatti con esponenti del clan e le sentenze di condanna, nonché i provvedimenti giudiziari da cui emergano valutazioni sintomatiche di contaminazione mafiosa. La valutazione va condotta sul complesso degli elementi emersi nel procedimento, poiché una visione parcellizzata del singolo indizio ne fa perdere la rilevanza nel legame sistematico con gli altri.

Il Fatto

Una società con sede in Ottaviano ha impugnato, unitamente agli atti presupposti e connessi, il provvedimento con cui il Prefetto della Provincia di Napoli ha emesso nei suoi confronti l’interdittiva antimafia. La ricorrente ha censurato il compendio motivazionale dell’atto, deducendo insufficiente istruttoria e difetto di motivazione, e contestando la valenza attribuita ai legami familiari dei soci con esponenti del clan nonché talune affermazioni contenute nel provvedimento in ordine alle contestazioni penali a carico di un socio di maggioranza.

In sede cautelare il Collegio aveva respinto la domanda, ravvisando il pericolo di permeabilità mafiosa desunto dai collegamenti familiari dei soci con esponenti di consorterie criminali operanti sul territorio e dalle pendenze penali del socio di maggioranza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via generale il catalogo degli elementi indiziari che il Prefetto può valorizzare, oggetto di una tipizzazione giurisprudenziale: le vicende anomale nella struttura e nella gestione dell’impresa, i rapporti di parentela di intensità tale da far ritenere la conduzione familiare e la regia collettiva, i contatti con esponenti del clan, i provvedimenti di prevenzione e le sentenze di condanna, ma anche di proscioglimento, da cui emergano valutazioni su fatti sintomatici di contaminazione mafiosa (Cons. Stato, sez. III, n. 6144 del 2023).

Muovendo da tale premessa, il Tribunale richiama il criterio del ragionamento induttivo probabilistico e della prognosi di verosimiglianza fondata su indizi gravi, precisi e concordanti (Cons. Stato, sez. III, n. 5964 del 2023). Su questa base ritiene il quadro indiziario della specie grave e robusto, idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della valutazione prefettizia.

La sentenza valorizza in primo luogo il legame del socio di maggioranza con un esponente di spicco del clan operante nel medesimo territorio della società, ricavato dalle risultanze investigative richiamate nell’interdittiva e dall’ordinanza cautelare del GIP: quest’ultima, pur riqualificando la condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ha riconosciuto l’aggravante del metodo mafioso e la contiguità del socio al sodalizio. Il Collegio sottolinea che il provvedimento genetico valorizza lo stretto legame tra il socio e il vertice del clan, confermato in sede di riesame.

A ciò si aggiungono i legami familiari dell’amministratore unico, figlia di un affiliato al clan e cugina di un soggetto detenuto per associazione di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.), oltre alla condanna per furto aggravato (art. 625 cod. pen.). Il Tribunale ritiene che le deduzioni della ricorrente non scalfiscano l’affidabilità del quadro indiziario.

In conclusione, il Prefetto ha correttamente valutato gli elementi nel loro insieme, secondo il principio per cui una visione parcellizzata dei singoli indizi ne fa perdere la rilevanza sistematica (Cons. Stato, sez. III, n. 5024 del 2023). Il ricorso è pertanto infondato e le spese sono compensate per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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