Cass. pen. Sez. II n. 38071 del 30.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 38071/2026, depositata il 30/10/2026 (R.G. 25363/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: avverso la sentenza del 05/02/2026 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. , che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 5 febbraio 2026, confermava la sentenza di primo grado con la quale era stato condannato per due rapine aggravate ed un furto aggravato; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di eccependo: 1.1 violazione degli artt .456 comma 5 e 178 cod. proc. pen. per omessa notifica al difensore del decreto di giudizio immediato o dell’avviso della data fissata per il giudizio e conseguente compromissione del diritto di difesa: dall’esame degli atti del procedimento non emergeva alcuna prova della notifica al difensore del decreto di giudizio immediato e dell’avviso di fissazione dell’udienza di cui all’art. 456 comma 5 cod. proc. pen., mentre vi era soltanto la notifica al difensore del diverso decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Bologna del 15.4.2024, avente ad oggetto il differimento della prima udienza originariamente fissata per il 15 maggio 2024 e rinviata al 18 giugno 2024, atto non idoneo a surrogare la funzione tipica degli atti previsti dall’art. 456 cod. proc. pen.; l’omissione aveva impedito all’imputato di beneficiare di una tempestiva interlocuzione con il proprio difensore, determinando pertanto una definitiva perdita di facoltà processuali direttamente riconducibili al diritto di difesa; né poteva ritenersi che la successiva comparizione del difensore avesse sanato la nullità, visto che al momento della comparizione in udienza risultava inutilmente decorso il termine per la richiesta di riti alternativi; 1.2 mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato per tutti i reati a lui ascritti; quanto al reato di furto, la Corte di appello aveva valorizzato il riconoscimento effettuato dal teste malgrado l’autore del furto si trovasse di spalle e quindi non fosse possibile vederne il volto ; inoltre, il teste nell’effettuare il riconoscimento fotografico, si era espresso in termini di mera somiglianza ed il sistema targa aveva restituito una immagine sfocata e priva di sufficiente nitidezza; quanto al primo capo di imputazione, la sentenza parlava di un mancato riconoscimento certo dell’imputato da parte della persona offesa superandola con un illogico sillogismo (“poiché l’uomo visto da per quanto sopra detto, deve individuarsi in anche l’uomo che ha rapinato deve individuarsi in valorizzando la testimonianza di che però si era espresso in termini di somiglianza; nell’ipotesi accusatoria il soggetto che aveva abbandonato il veicolo sottratto alla nel parcheggio di fronte all’attività era lo stesso che successivamente avrebbe raggiunto a piedi il parcheggio dell’esercizio “ commesso la rapina ai danni di ma nell’atto di appello si era evidenziato che nell’annotazione di polizia giudiziaria l’arrivo dell’autovettura Fiat Punto dello stesso modello di quella rapinata alla veniva notato dalla telecamera dell’attività “ alle ore 20.39.45, mentre dalla telecamera dell’attività “ risultava che il soggetto che indossava la maglia bianca veniva notato giungere ove si trovava parcheggiata la vettura con a bordo alle ore 19.53.23, con una evidente discrasia temporale che dimostrava come era impossibile che lo stesso soggetto avesse commesso le due rapine; la discrasia temporale era stata superata ritenendo che l’orario delle 20.39 non era stato adeguato all’ora legale, e quindi il vero orario era delle 19.39 con un evidente errore, perché se l’orologio non era stato adeguato all’ora legale, l’orario reale sarebbe stato delle 21.39; errata era anche l’argomentazione della compatibilità dello scenario crepuscolare riscontrato dalle due telecamere per sostenere la contestualità temporale delle riprese, e mancava la motivazione sulla censura sollevata in appello relativa al fatto che il verbale di sequestro non faceva riferimento ad oggetti di proprietà della rinvenuti e sequestrati all’interno dell’auto della 1.3 inosservanza e/o erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. in riferimento ai capi di imputazione n.1 e 2 e mancanza di motivazione sul punto: la sentenza di appello non si confrontava con le argomentazioni difensive tese a sostenere la non configurabilità dell’aggravante dell’arma in caso di utilizzo di una pistola giocattolo o a salve; 1.4 inosservanza e/o erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen. in relazione al capo di imputazione n. 3), contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: la motivazione della Corte di appello era in insanabile contrasto con la ricostruzione fattuale operata in primo grado, da cui risultava che l’azione furtiva non era stata certamente fulminea e manifestazione di una particolare abilità del suo autore, avendo costui semplicemente approfittato di una distrazione del proprietario del motoveicolo dal medesimo non causata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato nei limiti di cui oltre. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui “il decreto di giudizio immediato è legittimamente notificato al solo imputato e non anche al difensore, dovendo solo il primo essere posto a conoscenza dell’imputazione e della facoltà di richiedere riti alternativi ed essendo prevista, per il secondo, unicamente la notifica dell’avviso della data fissata per il giudizio” (Sez. 3, n. 24257 del 27/05/2010, Rv. 247701), rilevando come al difensore di ufficio era stata data comunicazione che la prima udienza si sarebbe tenuta il 18 giugno 2024, posto che nella data del 15 maggio 2024, fissata originariamente, l’udienza non si era tenuta perché rinviata d’ufficio. 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, quanto al furto il motivo di ricorso non si confronta affatto con la sentenza di appello, che ha spiegato che la distanza di 50 metri riferita da si riferiva a quando aveva visto il soggetto che si appropriava del suo ciclomotore, mentre quella di 5-8 metri era quella di quando aveva visto l’uomo dirigersi verso di lui, che quindi aveva potuto vederlo bene in viso; la Corte di appello ha poi abbondantemente motivato sul perché il soggetto visto da il giorno delle rapine coincideva con l’autore del furto del ciclomotore sottratto due giorni prima (pag.10 sentenza impugnata). Fondato è, invece, il motivo di ricorso relativo alle rapine: per una migliore comprensione della vicenda, appare opportuno riportare l’ipotesi accusatoria, in base alla quale avrebbe dapprima sottratto con minaccia l’autovettura Fiat Grande Punto di ed il giorno successivo avrebbe poi abbandonato la vettura e sottratto con minaccia l’autovettura Hyundai di proprietà di la difesa aveva eccepito che la telecamera che aveva ripreso mentre arrivava nel parcheggio di con l’autovettura sottratta alla segnava le 20.39 e che il soggetto che si avvicinava alla Hyundai della che si trovava vicino al parcheggio, era stato immortalato da una telecamera che segnava le 19.53, per cui non poteva trattarsi di sul punto i giudici di merito hanno ritenuto che la prima telecamera riportasse ancora l’ora solare e che quindi fosse effettivamente arrivato alle 19.38 per compiere la rapina ai danni della Come però osservato dalla difesa, il ragionamento è errato: se la prima telecamera riportava ancora l’ora solare (i fatti sono avvenuti a settembre, quando è in vigore l’ora legale) erano le 21.39 e non le 19.39, posto che con l’ora legale l’orario deve essere spostato in avanti; il ragionamento sarebbe stato corretto se si fosse rilevato che era la seconda telecamera che riportava ancora l’ora solare, per cui l’orario reale era delle 20.53.
Inoltre, la sentenza impugnata afferma che “gli oggetti appartenenti alla sono stati ritrovati “nell’auto Hyundai sottratti alla il giorno dopo”
(rectius alla e che a fronte della eccezione difensiva secondo cui nella Hyundai non si faceva menzione degli oggetti della “il rilievo non ha pregio posto che gli oggetti descritti sono stati trovati nell’auto oggetto della seconda rapina e solo successivamente individuati come appartenenti a ad essa restituiti”, non comprendendosi quindi se nella Hyundai ci fossero o meno oggetti appartenenti alla pertanto, mentre deve ritenersi corretta la motivazione della Coerte di appello sul furto ai danni di (capo 3) e sulla rapina ai danni di non altrettanto lo è con riferimento alla rapina commessa ai danni di per cui la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. 1.3 Infondato è il motivo relativo all’aggravante dell’arma, posto che “in tema di rapina, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell’uso delle armi è sufficiente il ricorso ad un’arma giocattolo qualora questa non sia immediatamente riconoscibile come tale a causa della mancanza dei segni dell’arma da gioco (tappo rosso e similari) o dell’assenza di visibilità o riconoscibilità di tali segni da parte della vittima” (Sez.2, n. 39253 del 22/06/2021, Rv. 282203); pertanto, il possesso della pistola a salve ritrovata nell’autovettura della e descritta sia dalla che dalla integra l’aggravante contestata. 1.4 Fondato è il motivo sulla aggravante della destrezza: sul punto si deve ribadire che “in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo” (Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020 Rv. 277952); ciò è quanto accaduto nel caso in esame, in cui l’imputato ha approfittato del fatto che la persona offesa avesse momentaneamente abbandonato lo scooter poi oggetto di furto per recuperare il cellulare che gli era caduto; anche su tale punto la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello. P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso il 02/10/2026
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 628 c.p. – Rapina
- Art. 456 c.p.p. – Decreto di giudizio immediato