Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dopo riesame in ottemperanza (TAR Emilia-Romagna n. 74 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il diniego di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’Amministrazione, in ottemperanza all’ordinanza cautelare di riesame, adotti un nuovo e motivato provvedimento di rigetto che non venga impugnato con motivi aggiunti. L’atto originariamente gravato risulta in tal caso superato e il suo eventuale annullamento non arreca alcuna utilità alla parte ricorrente. La declaratoria consegue all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La sopravvenuta presentazione di una domanda di riabilitazione ex artt. 178 e 179 cod. pen. non integra i “casi eccezionali” richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. per disporre il rinvio della trattazione.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bologna respingeva la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. Il diniego si fondava su una condanna a pena detentiva e pecuniaria per un reato di cui all’art. 625 cod. pen..
La ricorrente deduceva la nullità del provvedimento ex art. 21-septies legge n. 241/1990, il difetto di motivazione ex art. 3 legge n. 241/1990 e la violazione dell’art. 10-bis della medesima legge. Il Tribunale, con ordinanza cautelare del 7 settembre 2023, accoglieva l’istanza ai fini del riesame, ordinando all’Amministrazione di accertare in modo specifico e puntuale l’esistenza del reato e di valutare ogni circostanza connessa. In ottemperanza, il Prefetto di Bologna adottava l’11 marzo 2024 un nuovo provvedimento di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la richiesta di ulteriore rinvio formulata dalla ricorrente, che aveva rappresentato di aver presentato domanda di riabilitazione ex artt. 178 e 179 cod. pen. rispetto alle condanne richiamate nel nuovo provvedimento. Il rinvio viene negato per l’assenza dei presupposti dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm.: la disposizione richiede casi eccezionali, e in tale nozione non può ricomprendersi la sopravvenuta presentazione di un’istanza di riabilitazione.
Il nucleo della decisione è processuale. Il nuovo provvedimento prefettizio dell’11 marzo 2024, assunto in esecuzione dell’ordinanza di riesame, non è stato gravato con motivi aggiunti. Ne deriva che l’atto originariamente impugnato è stato superato da quello successivamente adottato.
Il Collegio trae la conseguenza sul piano dell’interesse. Un eventuale annullamento dell’atto superato non recherebbe alcuna utilità alla ricorrente, perché la determinazione amministrativa sopravvenuta resterebbe comunque in piedi, non essendo stata contestata nelle forme proprie.
Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti per giustificati motivi, in considerazione dell’esito processuale legato alla condotta della parte ricorrente e all’intervenuto riesame.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 178 c.p. – Riabilitazione
- Art. 179 c.p. – Condizioni per la riabilitazione
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti