Reddito di cittadinanza, effetto abrogativo sospeso fino al 2024 (Cass. pen. Sez. VII n. 30791 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’effetto abrogativo del reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza, introdotto dalla legge n. 197 del 2022, è sospeso sino al 1° gennaio 2024. L’art. 7 del d.lgs. n. 4 del 2019, nel testo vigente al momento della concessione del beneficio, continua dunque ad applicarsi ai fatti commessi sino al 31 dicembre 2023. Ne deriva la perdurante configurabilità del reato per le condotte anteriori a tale data e la manifesta infondatezza della doglianza che ne assuma l’intervenuta abrogazione. Il ricorso per cassazione che solleciti una rivalutazione del quadro istruttorio, senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata, è inammissibile per genericità.

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado del Tribunale di Salerno, ha condannato il ricorrente alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.

Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: vizi della motivazione e violazione di legge sulla riconosciuta colpevolezza; assenza dell’elemento psicologico e intervenuta abrogazione del reato contestato; omesso esame delle argomentazioni difensive; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e relativo trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, rilevando che esso mira a una rivalutazione del quadro istruttorio preclusa al sindacato di legittimità e non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Il primo e il terzo motivo, relativi alla penale responsabilità, sono stati esaminati congiuntamente. La Corte di merito aveva fornito motivazione ampia e articolata, valorizzando i certificati del 11.5.2021 e del 14.07.2021, attestanti la residenza dell’imputato e dei familiari presso il medesimo civico. L’ufficiale di stato civile aveva riferito che un eventuale trasferimento di civico doveva risultare negli atti comunali, circostanza non dimostrata dalla difesa. Del tutto irrilevanti sono state ritenute le allegazioni difensive fondate sui certificati del 3 maggio 2023 e del 20 aprile 2023, formatisi almeno tre anni dopo il fatto contestato.

Il secondo motivo, parzialmente sovrapponibile al primo, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha osservato che, sebbene la legge n. 197 del 2022 sia entrata in vigore il 1° gennaio 2023, la concreta efficacia dell’effetto abrogativo deve intendersi sospesa sino al 1° gennaio 2024. Sino a quel momento resta applicabile l’art. 7 del d.lgs. n. 4 del 2019 con i relativi effetti penali, come affermato da Sez. 3, n. 39205 del 2023. Sul punto anche le Sezioni Unite n. 49686 del 2023 hanno osservato che il legislatore ha previsto l’applicazione delle disposizioni vigenti alla data di concessione del beneficio per i fatti commessi sino al 31 dicembre 2023.

Il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, per non essersi confrontato con la motivazione della Corte di appello. Non sono emersi elementi positivi atti a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la pena è stata fissata in misura lievemente superiore al minimo edittale, tenuto conto dei precedenti penali del ricorrente per favoreggiamento, minaccia a pubblico ufficiale, detenzione illegale di armi e furto. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese processuali e il versamento di 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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