Concordato in appello, ricorso per cassazione ammesso solo su vizi della volontà (Cass. pen. Sez. VII n. 31348 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta. Il concordato in appello, innestandosi sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, preclude la contestazione della responsabilità e della qualificazione giuridica del fatto; le ipotesi di annullamento sono quindi più limitate rispetto a quelle dell’art. 448-bis cod. proc. pen., restando l’illegalità della pena l’unico profilo rilevabile d’ufficio.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24 febbraio 2025, in riforma della pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 9 ottobre 2024, ha rideterminato — sull’accordo delle parti — la pena inflitta all’imputata per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo l’erronea qualificazione del fatto, che a suo avviso integrava un illecito amministrativo ex art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 e non una fattispecie penalmente rilevante.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non consentito. Il thema decidendum riguarda i limiti di impugnabilità della sentenza emessa a seguito di concordato in appello.
La Corte richiama il principio secondo cui il ricorso è ammissibile solo quando investa la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta e il contenuto difforme della pronuncia del giudice. Restano invece precluse le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sui vizi della determinazione della pena non trasfusi nell’illegalità della sanzione. Sul punto sono espressamente richiamate Sez. 1, n. 944 del 2019 e Sez. 2, n. 22002 del 2019.
Il percorso argomentativo si fonda sulla diversa fisionomia del concordato in appello rispetto all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. Nel primo caso l’accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto; nel secondo abbraccia anche i termini dell’accusa, consentendo di censurare in cassazione la qualificazione giuridica.
Da ciò discende che le ipotesi di annullamento ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono più limitate rispetto a quelle dell’art. 448-bis cod. proc. pen., riguardando essenzialmente l’illegalità della pena: unico profilo che, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso, purché non tardivo, impone alla Corte di procedere d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata, come affermato da Sez. 6, n. 41254 del 2019.
La declaratoria di inammissibilità è stata pertanto pronunciata «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All’inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in considerazione dell’elevato coefficiente di colpa.
Nota della Redazione
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