Convalida del fermo: la difesa vede solo gli atti trasmessi al giudice (Cass. pen. Sez. IV n. 32150 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di convalida del fermo, l’interrogatorio previsto dall’art. 391, comma 3, cod. proc. pen. ha effetti equivalenti a quello disciplinato dall’art. 294 cod. proc. pen. e impone che l’indagato sia posto in condizione di difendersi ratione cognita. Il difensore, pertanto, ha diritto di prendere visione della richiesta del pubblico ministero e degli atti posti a sostegno della stessa. Tale diritto non si estende agli atti che il pubblico ministero non ha trasmesso al giudice della convalida: il contraddittorio si instaura esclusivamente sugli atti che il giudice ha ricevuto. La mancata allegazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni alla richiesta cautelare non determina l’inutilizzabilità delle captazioni, che consegue solo all’adozione dei decreti fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione degli artt. 267 e 268 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, eseguito nel febbraio 2025 e disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per violazioni in materia di stupefacenti aggravate e associazione finalizzata al traffico. Il G.i.p. del Tribunale di Palmi, dichiarata la propria incompetenza per territorio, ha convalidato il fermo e applicato la custodia cautelare in carcere ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., ritenute sussistenti ragioni di urgenza, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura palermitana.
Con ricorso per cassazione il difensore ha dedotto la nullità dell’interrogatorio di convalida e, di riflesso, l’inefficacia della misura ex art. 302 cod. proc. pen. Nel fascicolo trasmesso al giudice era presente solo l’informativa conclusiva della polizia giudiziaria, priva degli allegati richiamati nel provvedimento di fermo. Il difensore non aveva potuto esaminare quegli atti, tra cui i decreti di intercettazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 293, comma 3, cod. proc. pen. impone, per l’interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., il previo deposito dell’ordinanza cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti a sostegno, con avviso al difensore. Nell’udienza di convalida tale formalità non è richiesta, per la ristrettezza dei tempi. Tuttavia l’art. 294, comma 1, cod. proc. pen. esclude la necessità del successivo interrogatorio se si è già proceduto in sede di convalida: i due atti hanno effetti equivalenti e identiche finalità di garanzia.
Da qui il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 36212 del 30/09/2010, del diritto del difensore di esaminare la richiesta e gli atti su cui essa si fonda. La Corte chiarisce però il limite, dirimente nel caso concreto: la difesa non ha titolo a visionare atti diversi da quelli ricevuti dal giudice. Il giudice della convalida può valutare il quadro indiziario solo sugli atti che il pubblico ministero gli ha trasmesso e non potrebbe convalidare sulla base di indizi apoditticamente affermati.
Nel caso di specie il pubblico ministero aveva trasmesso la sola informativa priva di allegati, e di essa la difesa aveva preso visione, come dimostra la doglianza sulla sua incompletezza. Il difensore non si duole che il giudice abbia deciso senza esaminare gli allegati, né che abbia fondato la misura su atti diversi dall’informativa; lamenta di non aver potuto esaminare anche gli allegati. Poiché il giudice non può mettere a disposizione atti che non gli sono stati trasmessi, il motivo è manifestamente infondato: il contraddittorio si instaura solo sugli atti posti a fondamento delle richieste.
Quanto all’argomento sulla verifica dei decreti autorizzativi delle captazioni, la Corte richiama la giurisprudenza costante: la mancata allegazione dei decreti alla richiesta cautelare e la loro omessa trasmissione al tribunale del riesame non determinano l’inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen. né l’inutilizzabilità delle intercettazioni, che deriva solo dall’adozione dei decreti fuori dei casi consentiti o in violazione degli artt. 267 e 268 cod. proc. pen., restando fermo l’obbligo del tribunale di acquisirli su richiesta della parte.
La Corte rileva infine un profilo di interesse: la misura, applicata dal giudice incompetente, era destinata a operare per un massimo di venti giorni e, ad oggi, non è più produttiva di effetti. La difesa avrebbe dovuto dedurre un interesse attuale e concreto alla declaratoria di nullità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.