Recidiva esclusa se gli effetti penali della condanna sono estinti (Cass. pen. Sez. IV n. 32151 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445 cod. proc. pen. comporta l’estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva. Ne consegue che la recidiva reiterata e specifica non può essere ritenuta sussistente quando, tra le condanne poste a fondamento della contestazione, ve ne sia almeno una i cui effetti penali siano estinti. Il giudice di appello che affermi la correttezza della contestata recidiva senza considerare l’intervenuta estinzione degli effetti penali di una delle condanne definitive viola il principio e incorre in violazione di legge.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 4 ottobre 2024, ha confermato la pronuncia resa il 7 febbraio 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Venezia all’esito di giudizio abbreviato, con la quale l’imputato è stato ritenuto responsabile di violazioni dell’art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990 e del reato di cui all’art. 23 legge n. 110/1975. Il giudice di primo grado ha riconosciuto la continuazione, le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e specifica contestata e ha determinato la pena in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 4.000 di multa. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per essere stata ritenuta la recidiva nonostante l’intervenuta estinzione dei reati oggetto di una delle condanne definitive e per il diniego della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha sostenuto che la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Firenze il 9 luglio 2014, divenuta irrevocabile il 2 ottobre 2014, aveva ritenuto la continuazione tra i reati oggetto di quel procedimento e il reato oggetto di una precedente sentenza di condanna del 21 maggio 2013. Poiché il G.U.P. aveva dichiarato estinto il reato con ordinanza del 27 dicembre 2022, la difesa ne ha dedotto che tale estinzione dovesse operare per tutti i reati ai quali la pena patteggiata si riferiva, così escludendo la recidiva.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato ex art. 445 cod. proc. pen. comporta l’estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva (Sez. 2 n. 994 del 2021, Sez. 6 n. 6673 del 2016, Sez. 3 n. 7067 del 2013). Ha però osservato che la tesi difensiva secondo cui la pena patteggiata sarebbe stata comprensiva della pena inflitta con la prima sentenza di condanna non trova riscontro in atti, anche perché la causa estintiva dell’art. 445 cod. proc. pen. opera solo per i reati oggetto della richiesta di patteggiamento, mentre la sentenza del 21 maggio 2013 è stata emessa all’esito di giudizio abbreviato.
Su queste basi la Corte ha ritenuto il primo motivo fondato. La sentenza impugnata ha affermato che la recidiva è stata correttamente ritenuta, ma nel motivare tale conclusione non ha considerato che la recidiva reiterata e specifica contestata presuppone l’esistenza di almeno due condanne per reati della stessa indole i cui effetti penali non siano estinti. Poiché, come riconosciuto dalla stessa sentenza, ai fini della recidiva non si poteva tenere conto di almeno una delle due condanne risultanti dal certificato del casellario, la recidiva non poteva essere ritenuta sussistente nei termini in cui è stata contestata.
La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Il secondo motivo, relativo al diniego del beneficio della sospensione condizionale, è stato dichiarato assorbito per l’evidente incidenza del trattamento sanzionatorio sull’astratta concedibilità del beneficio.
Nota della Redazione
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