Riconoscimento sentenza straniera, traduzione del solo certificato (Cass. pen. Sez. VI n. 33545 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento di una sentenza penale straniera ai fini dell’esecuzione della pena, disciplinato dal d.lgs. n. 161 del 2010 in attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI, la traduzione obbligatoria riguarda il solo certificato e non anche la sentenza di condanna. La richiesta di traduzione della decisione costituisce una facoltà, subordinata all’insufficienza o alla manifesta difformità del certificato rispetto alla sentenza. Il riconoscimento è invece precluso quando non risulti garantita la conoscenza effettiva del processo da parte dell’imputato: il giudice dell’esecuzione deve verificare, con accertamenti anche informativi, le modalità della vocatio in ius e la veste del difensore che ha assistito il condannato all’estero. La motivazione che si fondi su un presupposto non corrispondente al vero o che ometta di rispondere sul punto alle deduzioni difensive è viziata e impone l’annullamento.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 15 luglio 2025, ha riconosciuto agli effetti del d.lgs. n. 161 del 2010 la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Anversa in data 7 giugno 2024 nei confronti del ricorrente, per associazione per delinquere e traffico di stupefacenti.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo la violazione degli artt. 3 e 12 del d.lgs. n. 10 del 2021 nonché degli artt. 731 e 733 cod. proc. pen., per non essere stata acquisita, integralmente tradotta, la copia della decisione belga. Con un secondo motivo ha contestato l’insussistenza dei presupposti del riconoscimento, per non aver avuto legale conoscenza del processo e per essere stato difeso da un avvocato privo di formale mandato. La questione giunge in Cassazione dopo il rigetto di tali doglianze da parte della Corte territoriale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è ritenuto infondato. Il riconoscimento è stato disposto agli effetti del d.lgs. n. 161 del 2010, che ha attuato la decisione quadro 2008/909/GAI. Ai sensi dell’art. 23 di tale decisione, è prevista la traduzione del solo certificato e non anche della sentenza, salva la dichiarazione depositata dallo Stato membro che consenta di richiedere la traduzione della decisione quando il certificato risulti insufficiente. Il meccanismo trova attuazione nell’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 161 del 2010, che impone la traduzione del solo certificato, e nel comma 3, che consente alla Corte di appello di chiedere un nuovo certificato o la sentenza tradotta in caso di incompletezza o manifesta difformità.
La Corte esclude il richiamo al codice di procedura penale, poiché la disciplina applicabile ha natura di normativa speciale, prevalente su quella codicistica, richiamata dall’art. 24, comma 2, del medesimo d.lgs. solo in via residuale. Nella diversa prospettiva della direttiva 2010/64/UE, riguardante il solo Stato della condanna, l’art. 164 del codice di procedura penale belga prevede la traduzione in favore dell’imputato alloglotta, adempimento di cui non è stata allegata l’omissione. Corretta è quindi la conclusione della Corte territoriale sull’obbligatorietà della traduzione del certificato e non della sentenza.
Il secondo motivo è invece parzialmente fondato. Il tema centrale è la conoscenza effettiva del processo da parte dell’imputato e l’osservanza delle garanzie previste. La Corte territoriale si è limitata a rilevare che dal certificato non risultava che l’imputato fosse stato giudicato in contumacia. Ma il certificato inviato in lingua originale contiene un’indicazione diversa, relativa al fatto che l’imputato aveva avuto conoscenza del processo e si era difeso tramite un difensore. Si determina così una ragione di insanabile incertezza sul contenuto del certificato e sulle modalità di conoscenza del processo.
È pacifico che il ricorrente sia stato difeso nei gradi di merito da un avvocato che, secondo la difesa, avrebbe agito in assenza di mandato. Considerate le indicazioni dell’art. 13, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 161 del 2010, come modificato dall’art. 3 legge n. 31 del 2016, la sentenza impugnata si fonda su un presupposto non corrispondente al vero e non risponde alle deduzioni difensive sull’inidoneità della difesa tecnica a dimostrare la conoscenza del processo.
Tale lacuna, che integra anche una violazione di legge in ordine al rispetto della disciplina mutuata dalla decisione quadro, impone l’annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Il giudice del rinvio dovrà eliminare l’incertezza evidenziata, eventualmente mediante l’invio di un nuovo certificato o la congrua traduzione di quello trasmesso e tramite opportune acquisizioni informative sulla veste assunta dal difensore.
Nota della Redazione
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