Continuazione e distanza temporale tra i reati: no al disegno unico (Cass. pen. Sez. VII n. 34252 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione, il riconoscimento richiede, anche in sede esecutiva, una rigorosa verifica circa l’avvenuta programmazione dei reati successivi al momento della commissione del primo, almeno nelle linee essenziali. Il decorso del tempo tra le violazioni costituisce elemento decisivo: quanto più ampio è il lasso temporale, tanto più improbabile deve ritenersi l’esistenza di una programmazione unitaria predeterminata. In assenza di altri elementi, si presume, salvo prova contraria, che i fatti ulteriori, ancorché analoghi per modalità e nomen juris, non potessero essere progettati specificamente al momento del fatto originario. L’omogeneità delle violazioni e la contiguità spazio-temporale degli illeciti sono solo indici rivelatori, insufficienti da soli a dimostrare l’unicità del disegno criminoso, il cui accertamento è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in legittimità se sorretto da motivazione congrua.
Il Fatto
Il condannato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza volta al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione: manipolazione del mercato, commesso tra febbraio e maggio 2007, e bancarotta, commessa tra novembre 2009 e aprile 2014.
Con un primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità dell’ordinanza per mancata partecipazione del detenuto all’udienza, nonostante la richiesta avanzata all’Ufficio Matricola del carcere, documentata in allegato alla memoria. Con il secondo motivo deduce la violazione dei criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, ravvisabile nell’analogia del modus operandi e nella raccolta di denaro presso investitori diversi e dislocati sul territorio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo logicamente preliminare, relativo alla dedotta nullità per mancata partecipazione del detenuto all’udienza. Il Collegio rileva che si tratta di vizio non risultante dagli atti del procedimento, cui pure ha accesso per la natura processuale dell’eccezione (richiamata Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro).
Sebbene la difesa abbia documentato la richiesta avanzata dal detenuto, la nullità eventualmente verificatasi sarebbe “a regime intermedio” (richiamata Sez. 1, n. 363 del 27/10/2023, Citro) e dunque sanata ove non eccepita in udienza. Tale eccezione non risulta formulata, come si evince dalla sintesi contenuta nella premessa dell’ordinanza impugnata, non avversata dal ricorrente, che ha svolto un’eccezione aspecifica, omettendo di allegare il verbale di udienza. Il motivo è dunque manifestamente infondato.
Quanto al merito, la Corte ribadisce che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede esecutiva, di un’approfondita verifica circa l’effettiva programmazione dei reati successivi al momento della commissione del primo (richiamata Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo). L’omogeneità delle violazioni e la contiguità spazio-temporale costituiscono solo alcuni degli indici rivelatori, i quali non consentono, di per sé soli, di ritenere gli illeciti frutto di un’unica determinazione di fondo (richiamata Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014).
Il riscontro degli elementi rilevanti è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in legittimità se sorretto da motivazione adeguata, senza vizi logici né travisamenti (richiamata Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri). Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo di tali principi, rilevando la distanza temporale tra i fatti, la diversità dei reati, dei luoghi di commissione e dei concorrenti, quali elementi decisivi per escludere l’unicità di disegno criminoso.
La Corte conferma che il decorso del tempo è elemento decisivo ai fini dell’art. 81 cod. pen.: quanto più ampio è il lasso temporale tra le violazioni, tanto più improbabile è la programmazione unitaria predeterminata (richiamate Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia e Sez. 1, n. 3747 del 16/01/2009, Gargiulo). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in rapporto ai profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione.
Nota della Redazione
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