Reddito di cittadinanza e occultamento di redditi: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. F n. 34780 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, in forma pedissequamente ripetitiva, doglianze già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di appello, sollecitando di fatto una rivalutazione del quadro istruttorio preclusa nel giudizio di legittimità. Il controllo di legittimità non si estende al merito della responsabilità penale, ma resta circoscritto ai vizi della motivazione, che nella specie risulta conforme e adeguata. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risultino elementi per escludere la colpa della parte.

Il Fatto

La ricorrente era stata condannata, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni, per avere omesso di indicare, nella dichiarazione resa al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, redditi da lavoro dipendente percepiti nella medesima annualità.

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 24 aprile 2024, aveva confermato la condanna di primo grado. Avverso tale pronuncia la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione e contestando la finalizzazione frodatoria delle omissioni dichiarative.

La Motivazione della Corte

La Sezione F ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che entrambi i motivi attengono alla motivazione della sentenza impugnata in ordine all’accertamento della responsabilità penale e possono essere trattati direttamente.

La Corte ha evidenziato come i giudici di merito, con conforme e adeguata valutazione, abbiano ricostruito una sequenza fattuale univoca: nella prima dichiarazione sostitutiva unica la ricorrente aveva attestato di non avere percepito alcun reddito; l’Inps aveva poi rilevato la corresponsione di un’indennità Naspi e ne aveva chiesto la rettifica; la ricorrente aveva presentato una nuova dichiarazione indicando l’indennità, ma omettendo nuovamente, per la seconda volta, il reddito da lavoro percepito nella stessa annualità.

Tale sequenza, secondo la Corte, dimostra la consapevolezza della ricorrente di avere lavorato e di avere occultato il relativo reddito in sede di integrazione della dichiarazione, all’evidente fine di ottenere l’erogazione indebita, in tutto o in parte, del beneficio. Risulta inoltre incontestato che il beneficio sia stato effettivamente percepito e che l’Inps ne abbia chiesto la restituzione in quanto indebito.

Le asserzioni difensive si risolvono in mera ripetizione di doglianze già disattese e mirano a ottenere in sede di legittimità una rivalutazione della responsabilità penale, per di più sulla base di considerazioni volte a negare l’evidenza dei fatti. Il nuovo esame del quadro istruttorio è precluso nel giudizio di cassazione.

Alla declaratoria di inammissibilità la Corte ha fatto conseguire le spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, esclusa la ricorrenza di elementi idonei a ritenere la parte non in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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