Giustificato motivo e porto d’armi improprio: rileva solo la spiegazione immediata (Cass. pen. Sez. I n. 34770 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giustificato motivo rilevante ai sensi dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla difesa, ma quello espresso immediatamente, perché riferibile all’attualità e suscettibile di verifica da parte dei verbalizzanti. In tema di motivi di ricorso, il travisamento della prova è ravvisabile solo se l’errore accertato disarticola l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato. Restano fermi il limite del devolutum in caso di doppia conforme e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente nuove attribuzioni di significato ai dati dimostrativi né una loro diversa lettura.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 4, commi secondo e terzo, legge n. 110/1975 per avere portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico, e lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di arresto e mille euro di ammenda. La Corte di appello di Palermo aveva confermato la decisione, ritenendo infondate le censure dell’imputato.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 603, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica e contraddittoria, anche per travisamento della prova, quanto all’elemento oggettivo della contravvenzione. Il ricorrente sosteneva di avere chiarito in dibattimento che il coltello era utilizzato per la sua attività lavorativa e che era stato dimenticato nel borsello, dove era stato rinvenuto dagli infermieri dell’ospedale presso cui era ricoverato.

La Motivazione della Corte

La Corte ricorda anzitutto che il travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da atti specificamente indicati, è efficace solo se l’errore è idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio. Restano fermi il limite del devolutum in caso di doppia conforme e l’intangibilità della valutazione di merito sul risultato probatorio.

Le critiche del ricorrente, pur formalmente denunciando violazione di legge e illogicità, riguardano profili in fatto già scrutinati nella decisione impugnata. La loro riproposizione mira a una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità. Il sindacato sulla motivazione va compiuto sullo sviluppo argomentativo espresso e sulla sua interna coerenza logico-giuridica, non potendosi compiere nuove attribuzioni di significato ai medesimi dati dimostrativi.

La Corte richiama il principio per cui l’illogicità della motivazione deve essere evidente, percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive logicamente incompatibili con la decisione adottata. Ricorre poi la doppia conforme quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado, attraverso richiami e l’adozione degli stessi criteri di valutazione delle prove: le due sentenze possono essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale.

Nel merito, la Corte ribadisce che il giustificato motivo non è quello dedotto a posteriori, ma quello espresso immediatamente e verificabile dai verbalizzanti. La sentenza impugnata risulta rispettosa di tale principio: la Corte territoriale ha valorizzato il rinvenimento del coltello nel borsello dell’imputato al momento del ricovero e il fatto che, nell’immediatezza, egli non aveva fornito alcuna ragione giustificatrice. Da qui l’irrilevanza di quanto riferito successivamente in sede di esame. Il ricorso è quindi infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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