Rinuncia all’impugnazione e revoca priva di effetto: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. II n. 35125 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio che, una volta pervenuto all’autorità competente, produce l’effetto dell’estinzione del gravame; la successiva revoca è priva di effetti e il ricorso va dichiarato inammissibile. Risponde di tentata estorsione, e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, colui che, anziché denunciare all’autorità il presunto autore di un furto, ne pretenda con violenza o minaccia la restituzione delle cose rubate, occorrendo per la diversa qualificazione che l’agente eserciti un preteso diritto soggettivo e non una potestà pubblica. Il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente una valutazione globale che esponga in modo logico le ragioni del convincimento.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale di Messina, ha confermato la condanna di due imputati per tentata estorsione aggravata in concorso, commessa ai danni di una persona offesa alla quale, con minaccia, era stato richiesto il pagamento di una somma di denaro.
Avverso la sentenza di secondo grado entrambi propongono ricorso per cassazione. Un ricorrente deduce la erronea qualificazione del fatto, che a suo avviso integra il tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e comporterebbe l’annullamento senza rinvio per difetto di querela, oltre al vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. L’altro contesta la medesima qualificazione, sostenendo di avere agito per tutelare un diritto, nella convinzione che la persona offesa fosse autrice del furto di attrezzi di sua proprietà, e lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione processuale preliminare. Dopo la proposizione del ricorso da parte di uno degli imputati, è pervenuta in cancelleria la rinuncia all’impugnazione personalmente avanzata dallo stesso. Il ricorrente ha poi depositato atto di revoca della rinuncia.
La Suprema Corte esclude ogni efficacia della revoca. Richiamando il principio secondo cui la rinuncia è atto negoziale abdicativo e recettizio che, una volta pervenuto all’autorità competente, estingue il gravame, ne deduce che la revoca è priva di effetti e il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con richiamo a Sez. II n. 25020 del 2012.
Quanto all’altro ricorso, la Corte ne rileva l’inammissibilità per motivi manifestamente infondati. Sul primo motivo osserva la genericità della doglianza, perché il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso l’intento di tutelare un diritto non essendo emersa alcuna prova che la persona offesa fosse autrice del furto.
Nel merito, la Corte ribadisce il principio per cui risponde di tentata estorsione, e non di esercizio arbitrario, chi pretende con minaccia la restituzione delle cose rubate invece di denunciare il presunto autore, precisando che per l’esercizio delle proprie ragioni occorre l’esercizio di un preteso diritto soggettivo e non di una potestà pubblica, con richiamo a Sez. II n. 23084 del 2018 e Sez. V n. 9731 del 2009. La Corte territoriale aveva inoltre dato atto che il valore dei beni sottratti era inferiore alla somma richiesta, donde un ingiusto profitto non correlato ad alcun presunto diritto.
Sul secondo motivo, la genericità dell’atto di appello, che aveva invocato le circostanze attenuanti generiche senza specifiche ragioni individualizzate, esimeva la Corte territoriale dall’obbligo di motivare sul punto. Il beneficio sarebbe comunque risultato incompatibile con la gravità del fatto e la negativa personalità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti penali, secondo il principio che il giudice non deve confutare espressamente ogni deduzione logicamente incompatibile con la decisione, con richiamo a Sez. IV n. 1149 del 2006. Segue la condanna alle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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