La rinuncia a comparire sana la nullità del termine in appello (Cass. pen. Sez. 3 n. 15683 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, l’inosservanza del termine a comparire previsto dall’art. 601 cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o eccepita prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. La rinuncia a comparire dell’imputato, manifestata dopo la notifica dell’atto di impugnazione, sana la nullità determinata dalla violazione del termine a comparire, ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen. In caso di discrepanza tra il comportamento processuale dell’interessato, che con la rinuncia ha sanato la nullità, e quello del difensore, che l’abbia tempestivamente eccepita, prevale la volontà della parte privata.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari che, in data 1 aprile 2025, aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Con unico motivo di ricorso deduceva la nullità del giudizio di appello per inosservanza del termine a comparire: il decreto di citazione per l’udienza fissata al 1 aprile 2025 era stato notificato all’imputato solo in data 26 marzo 2025, in violazione del termine previsto dall’art. 601 cod. proc. pen.. Il difensore aveva segnalato la violazione con pec alla Corte territoriale, che tuttavia non aveva adottato alcun provvedimento e aveva pronunciato la sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, esaminando direttamente gli atti processuali, in quanto la questione prospettata aveva natura esclusivamente processuale e, come tale, consentiva al giudice di legittimità un accesso diretto agli atti, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 42792 del 2001.
Dagli atti risultava che l’atto di citazione in appello era stato notificato all’imputato, detenuto per altra causa, in data 26 marzo 2025, a mani tramite l’ufficio matricola. Il termine a comparire applicabile era pari a venti giorni, in ragione della data di proposizione dell’appello, antecedente al 1° luglio 2024. La Corte ha precisato che non trovava applicazione la disciplina del termine più lungo di quaranta giorni introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 150/2022, riservata agli atti di impugnazione proposti successivamente a tale data, nel solco di quanto chiarito dalle Sezioni Unite n. 42125 del 2024.
Ciononostante, dagli atti emergeva che l’imputato, con verbale redatto in data 31 marzo 2025 presso la casa circondariale, aveva manifestato la rinuncia a comparire, circostanza peraltro attestata dalla stessa intestazione della sentenza impugnata. Sul punto, la Corte ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 42125 del 2024, secondo cui la violazione del termine a comparire nel giudizio di appello integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, rilevabile o eccepibile prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.
In applicazione dell’art. 184 cod. proc. pen., la Corte ha quindi chiarito che la rinuncia a comparire dell’imputato sana la nullità, a nulla rilevando la tempestiva eccezione sollevata dal difensore: in caso di discrepanza tra il comportamento processuale della parte privata e quello del suo difensore, prevale la volontà dell’interessato. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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