Le incongruenze nelle annotazioni di servizio soccombono alle convergenti dichiarazioni degli operanti (Cass. pen. Sez. VI n. 35145 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le incongruenze e le irregolarità nelle annotazioni di servizio della polizia giudiziaria non integrano, di per sé, il travisamento della prova quando i giudici di merito le riconducano a errore materiale, spiegato dal lasso di tempo intercorso tra l’attività investigativa e la redazione degli atti, dalla sequenza dei servizi e dall’avvicendamento del personale intervenuto. La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni degli operanti può fondarsi sulla loro uniformità e sostanziale convergenza, anche in presenza di discordanze su circostanze marginali, purché la motivazione sia lineare e logica. Il giudice di legittimità non riesamina il compendio probatorio, ma verifica la tenuta logica del percorso argomentativo, restando inammissibile il ricorso che si limiti a reiterare censure già formulate e superate nei gradi di merito.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo grado, per il reato di coltivazione di 29 piante di cannabis indica, rinvenute all’interno di una struttura precaria realizzata su un terreno a lui riconducibile. La Corte di appello di Messina, in parziale riforma, ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e rideterminato la pena in un anno di reclusione e duemila euro di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e plurimi vizi di motivazione per travisamento di dati probatori decisivi, incentrati sulle discordanze rilevabili nelle tre annotazioni di servizio redatte dagli operanti e sulle irregolarità nelle sottoscrizioni degli atti.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha scrutinato la doglianza muovendo dalla constatazione che il ricorso reitera censure già formulate sin dal primo grado. Le incongruenze dichiarative erano state respinte dal primo giudice e la Corte di appello le ha confermate con motivazione lineare, escludendo il denunciato travisamento della prova. Il ricorrente non ha sostenuto la falsità delle annotazioni, ma ha fatto leva sulle irregolarità delle sottoscrizioni per minarne l’attendibilità.

Il percorso argomentativo dei giudici di merito riconduce le discordanze a errore materiale, comprensibile in ragione del tempo intercorso tra l’attività investigativa e la redazione degli atti, della sequenza dei tre servizi di osservazione e dell’avvicendamento numeroso degli operanti. L’identificazione dell’autore della coltivazione è avvenuta solo il giorno successivo all’avvio del servizio, circostanza che spiega logicamente la necessità di proseguire le osservazioni.

Quanto alla presenza delle piante nella serra, la Corte di appello ha richiamato le dichiarazioni del militare che aveva personalmente realizzato i rilievi fotografici, non smentite dal collega che si era limitato a non ricordare la circostanza, senza escluderla. Le deduzioni difensive sull’incertezza del dato non hanno dunque fondamento. Analoga sorte hanno le censure sulla mancata partecipazione di un operante, sull’erronea indicazione della presenza di un altro in tutte le fasi e sulla mancata sottoscrizione di alcuni militari, evenienze tutte ricondotte alle ragioni già esposte e coperte dalle convergenti dichiarazioni dei colleghi.

Anche la dedotta inidoneità della struttura alla coltivazione è stata superata: pur rudimentale, essa è stata ritenuta idonea in considerazione della presenza delle piante e del rinvenimento di un contenitore con marijuana. La sentenza ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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