Inammissibile l’appello dell’assente privo di mandato con elezione di domicilio (Cass. pen. Sez. V n. 8373 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di processo celebrato in assenza, l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. impone che l’atto di impugnazione sia accompagnato da uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato. La norma persegue il fine di verificare l’effettiva e concreta volontà di impugnare del soggetto processato in assenza, evitando impugnazioni che non siano espressione di una ponderata scelta personale. Essa presuppone la legittima celebrazione del processo in absentia, che ricorre quando la notifica del decreto di citazione sia avvenuta presso il domicilio eletto dall’imputato, superando il precedente decreto di irreperibilità. In tal caso non è configurabile alcuna presunzione assoluta di conoscenza: la presunzione è relativa e ammette prova contraria.

Il Fatto

Il Tribunale aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 217, comma secondo, r.d. n. 267 del 1942, all’esito di un procedimento celebrato in sua assenza. La Corte di appello di Messina aveva dichiarato inammissibile l’appello, perché con l’atto di impugnazione non era stato depositato lo specifico mandato contenente l’elezione o la dichiarazione di domicilio, come richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen..

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, sostenendo di essere stato dichiarato irreperibile e non assente, con conseguente inapplicabilità della norma, e deducendo l’obbligo di pronunciare sentenza di non doversi procedere per difetto di effettiva conoscenza del processo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio per cui, quando è sottoposta al giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Cassazione è giudice dei presupposti della decisione e può prescindere dalla motivazione addotta dal giudice di merito, valutando la correttezza in diritto dell’esito, anche se giustificato solo a posteriori, richiamando Sez. un. n. 42792 del 2001 e Sez. V n. 19970 del 2019.

Nel caso concreto, la sequenza procedimentale evidenzia che, dopo il decreto di irreperibilità, l’avviso di conclusione delle indagini era stato notificato personalmente all’imputato, con contestuale elezione di domicilio; il decreto di citazione diretta a giudizio era stato poi notificato presso quel domicilio. Ne deriva che l’assenza è stata legittimamente dichiarata, essendo desumibile l’effettiva conoscenza della vocatio in ius e la volontaria sottrazione alla conoscenza del giudizio.

La Corte richiama la disciplina introdotta con la legge n. 67 del 2014, secondo cui il processo può celebrarsi in assenza solo con la certezza della conoscenza o della volontaria sottrazione: non basta la regolarità formale della notificazione, occorrendo la verifica della conoscenza effettiva del procedimento, come affermato da Sez. I n. 16315 del 2024 e da Sez. un. n. 23948 del 2019. L’art. 420-bis cod. proc. pen. introduce presunzioni relative, vincibili con prova contraria, secondo la regula iuris di Sez. un. n. 28912 del 2019, per cui la conoscenza dell’accusa rilevante è quella contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium.

Passando all’impugnazione, la Corte ribadisce che il mandato ad impugnare con elezione di domicilio è imposto per accertare la persistente volontà dell’assente di ricevere gli atti in un domicilio nuovo, evitando impugnazioni automatiche, in linea con Sez. IV n. 43718 del 2023. Nel caso di specie l’imputato, non confrontandosi con la ratio dell’inammissibilità, ha prospettato l’inapplicabilità della norma all’irreperibile, mentre egli era assente e non aveva impugnato l’ordinanza dichiarativa dell’assenza ex art. 586 cod. proc. pen.. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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