Diniego di revoca del sequestro: questione alla Corte costituzionale (Cass. pen. Sez. Un. n. 14860/2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della modifica dell’art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011 introdotta dalla legge n. 161 del 2017, il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione non rientra tra i provvedimenti impugnabili. Avverso tale diniego non è neppure esperibile l’opposizione prevista dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., poiché la mancata previsione di un rimedio costituisce una scelta legislativa non superabile mediante interpretazione analogica o adeguatrice. Le Sezioni Unite ritengono tuttavia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevede l’impugnazione del diniego di revoca del sequestro, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Protocollo addizionale CEDU.
Il Fatto
Nell’ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale era stato disposto dalla Corte d’appello di Roma il sequestro di beni riconducibili al proposto, con effetti anche su beni utilizzati da una ditta individuale rimasta inizialmente estranea al procedimento. Il titolare della ditta sosteneva di vantare un diritto personale di godimento su un immobile, derivante da un contratto di affitto di ramo d’azienda, nonché la proprietà dei beni mobili presenti al suo interno. Dopo diversi provvedimenti concernenti lo sgombero, la legittimazione del terzo e l’individuazione del giudice competente a esaminarne le deduzioni, l’interessato aveva chiesto la revoca del sequestro.
La Corte d’appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l’istanza, rilevando anche che il sequestro era stato successivamente assorbito dal decreto di confisca pronunciato dal Tribunale. Il ricorso per cassazione ha determinato la rimessione alle Sezioni Unite, chiamate a stabilire se, dopo la riforma dell’art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011, il rigetto dell’istanza di revoca del sequestro sia inoppugnabile oppure possa essere contestato mediante incidente di esecuzione o attraverso i rimedi ordinari previsti dal sistema delle misure di prevenzione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite muovono dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e dal testo dell’art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011. La riforma del 2017 ha espressamente incluso tra i provvedimenti impugnabili quello applicativo del sequestro, quello che nega il sequestro e quello che lo revoca, senza menzionare il provvedimento che rigetta la richiesta di revoca. Secondo la Corte, tale omissione non costituisce una svista: la nuova disciplina ha affidato la tutela delle parti private soprattutto all’impugnazione del provvedimento genetico del vincolo. Ne consegue l’inoppugnabilità del successivo diniego di revoca e l’impossibilità di trasformare l’impugnazione in opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte esclude anche la possibilità di colmare la lacuna mediante interpretazione analogica. Il significato letterale della disposizione è ritenuto univoco e una soluzione estensiva finirebbe per modificare, anziché interpretare, il catalogo legislativo dei provvedimenti impugnabili. Le Sezioni Unite non affermano però la legittimità costituzionale di tale assetto, ma individuano proprio nella sua rigidità il problema da sottoporre alla Corte costituzionale. Il terzo che ottenga la revoca del sequestro si confronta infatti con il potere del Pubblico Ministero di impugnare la decisione, mentre, qualora la propria richiesta sia respinta, non dispone di un rimedio equivalente.
Tale asimmetria viene ritenuta potenzialmente incompatibile con il diritto di difesa e con la tutela della proprietà e dell’iniziativa economica, considerata la significativa incidenza del sequestro di prevenzione sulla disponibilità dei beni anche per periodi prolungati. Richiamati i principi costituzionali e convenzionali sulla necessità di un controllo giurisdizionale effettivo delle misure patrimoniali, le Sezioni Unite dichiarano quindi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui non prevede l’impugnazione del diniego di revoca del sequestro. Il procedimento viene sospeso e gli atti sono trasmessi alla Corte costituzionale.
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