Omessa notifica al difensore di fiducia: nullità assoluta del giudizio di appello (Cass. pen. Sez. V n. 24285 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello all’unico difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato, con revoca della precedente nomina, quando ne determini l’assenza, integra una nullità assoluta di ordine generale a norma dell’art. 179 cod. proc. pen. Tale nullità può essere dedotta, benché intervenuta prima del giudizio, anche con l’impugnazione della sentenza che ha concluso la fase processuale successiva. Essa si estende agli atti ad essa conseguenti e, quindi, all’intero giudizio di appello e alla relativa sentenza, ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen. Il giudice di legittimità, investito di una doglianza processuale, è giudice dei presupposti della decisione contestata: può e deve prescindere dalla motivazione del giudice di merito e, ove necessario accedendo agli atti, valutare la correttezza in diritto della decisione adottata. La sussistenza di un ulteriore e autonomo reato esonera la Corte dall’esaminare l’eccezione di estinzione per prescrizione relativa a diversa imputazione, dovendo il giudice del rinvio rideterminare il trattamento sanzionatorio complessivo.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza di primo grado rideterminava il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato.
Questi ricorreva per cassazione deducendo un motivo unico: la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 2, cod. proc. pen. Il difensore lamentava di non aver ricevuto la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, essendo stata la stessa indirizzata al precedente difensore, la cui nomina era già stata revocata con contestuale nomina del nuovo legale. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un principio consolidato: quando viene dedotto un error in procedendo, il giudice di legittimità è giudice dei presupposti della decisione contestata. Esso può prescindere dalla motivazione addotta dal giudice di merito e, ove necessario accedendo agli atti, valutare la correttezza in diritto della decisione, anche se non correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori. Il collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 42792 del 31.10.2001 e le Sez. V n. 19970 del 15.03.2019, n. 19388 del 26.02.2018 e Sez. I n. 8521 del 09.01.2013.
La verifica dell’incarto processuale, unita alla visione degli atti allegati al ricorso ai fini dell’autosufficienza, dimostra che il nuovo difensore era stato investito del mandato con revoca di ogni altra nomina precedente e che il precedente legale non era più difensore dell’imputato già prima della pronuncia della sentenza gravata. Nell’epigrafe di quest’ultima figurava tuttavia il nome del difensore revocato, e i giudici di merito avevano dato atto che, in assenza di note scritte, lo stesso dovesse intendersi insistente nei motivi di impugnazione. Il decreto di citazione per il processo di appello, incardinato dopo l’annullamento con rinvio, non era invece pervenuto all’unico difensore dell’imputato.
Su tali premesse la Corte afferma che l’omessa notificazione dell’avviso per il giudizio all’unico difensore — di fiducia o d’ufficio — quando ne determini l’assenza, integra una nullità assoluta di ordine generale ex art. 179 cod. proc. pen. Tale nullità è deducibile anche con l’impugnazione della sentenza conclusiva della fase successiva, come chiarito dalle Sez. I n. 20449 del 28.03.2014, Sez. IV n. 7968 del 06.12.2013 e Sez. III n. 26266 del 18.01.2018. Quest’ultima precisa che la nullità è assoluta e insanabile solo se l’omesso avviso abbia determinato l’assenza del difensore; se invece il difensore è comunque presente, anche per eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen.
Nel caso di specie la nullità, assoluta, si estende agli atti successivi e dunque a tutto il giudizio di appello e alla relativa sentenza, ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen. Quanto all’eccepita prescrizione, la sussistenza di un ulteriore e autonomo reato esonera la Corte dall’esaminarla, dovendo il giudice del rinvio procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivamente considerato. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Caltanissetta per l’ulteriore corso.
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Nota della Redazione
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